Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2018, n. 7199

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Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva.( Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, concernente la determinazione di compensi nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra un avvocato ed una banca, ritenendo adeguatamente specificati i singoli incarichi professionali ed i titoli delle pretese).

La natura della controversia di lavoro è idonea ad influire solo sul rito applicabile e non sulla competenza. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia ricondotto l'attività svolta da un avvocato, in favore di un istituto di credito del quale non era dipendente, nell'ambito dell'art. 409, n. 3, c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepisca l'incompetenza per materia del giudice adito senza prospettare uno specifico pregiudizio processuale derivante dalla mancata adozione del rito diverso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2018, n. 7199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7199
Data del deposito : 22 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

AULA 'A' 07-99. 18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 25651/2012 SEZIONE LAVORO Cron.7199 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 05/10/2017 Dott. VITTORIO NOBILE - PU Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO Consigliere - Dott. A PVANNI PATTI Rel. ConsigliereDott. F A ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25651-2012 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A. P. I. 10810700152, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato N R, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente 2017 contro 3876 RUOCCO ADRIANO;
- intimato- Nonché da: domiciliato in ROMA, RUOCCO ADRIANO, elettivamente CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato R V, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. P. I. 10810700152, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato N R, che la rappresenta e difende, giusta delega in auti;
- controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 2172/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2012 R.G.N. 8768/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato R P. R.G. n. 25651/2012 Fatti di causa 1. Con sentenza pubblicata in data 11 maggio 2012 la Corte di Appello di Napoli ha respinto l'appello principale proposto da Intesa San Paolo Spa e l'appello incidentale di A R, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità sia del ricorso formulato dalla società sia della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto. La Corte territoriale, considerato che, nei rispettivi atti introduttivi, entrambe le parti in causa avevano chiesto l'accertamento dei compensi spettanti all'Avv. R per l'attività professionale resa in favore di Intesa San Paolo nel periodo dal 2001 al 2005, ha preliminarmente ritenuto la competenza funzionale del giudice del lavoro sulla domanda principale che prospettava un rapporto con i caratteri sintomatici della parasubordinazione, con conseguente attrazione ex art. 36 c.p.c. della domanda riconvenzionale avanzata dal R. Ha rilevato poi che ciascuna delle parti, pur facendo esplicito riferimento ai due atti che avevano disciplinato i loro rapporti nel periodo oggetto del giudizio, e cioè una dichiarazione del R datata 26.11.2001 ed il contratto di prestazione professionale sottoscritto il 29.5.2002, ne avrebbe valorizzato uno solo, "ignorando volutamente la portata dell'altro". La Corte ha dunque argomentato: "Sanpaolo Imi Spa, che ha chiesto accertarsi nella misura di euro 41.900,00 i compensi spettanti al R per il periodo oggetto del giudizio, ha indicato per categorie i giudizi affidati alle cure del R ed ha allegato al ricorso un prospetto in cui sono indicate le parti in causa, l'oggetto dei giudizi, le somme pattuite e quelle spettanti, ma non le date di conferimento degli incarichi né le caratteristiche degli incarichi conferiti";
parimenti secondo la stessa Corte -"il R, che nella memoria di - costituzione di primo grado ha descritto, uno per uno, i 74 giudizi in relazione ai quali chiedeva il compenso, si è limitato ad indicarne l'oggetto e le attività difensive svolte, ma non ha collocato temporalmente gli incarichi suindicati, né ha specificato la tipologia di tali incarichi". Ha concluso pertanto che correttamente il primo giudice aveva dichiarato l'inammissibilità delle rispettive domande "non essendo in grado di individuare, ри 1 R.G. n. 25651/2012 alla luce di quanto risultante dagli stessi atti introduttivi, il thema decidendum delle pretese azionate".

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale Intesa Sanpaolo Spa con due motivi. Ha resistito con controricorso Adriano R formulando altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. A quest'ultimo ha resistito la società con successivo controricorso. Il R ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c., mentre quella della Banca è pervenuta fuori termine. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo assumendo che i rilievi esposti dalla Corte napoletana attengono "al merito del giudizio, e non alla validità del ricorso, nel quale sono fissati chiaramente il petitum sostanziale e le ragioni di fatto e di diritto della domanda. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda vanno individuati attraverso un esame complessivo dell'atto e della documentazione prodotta nonché il principio di diritto in base al quale nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo è ravvisabile solo

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