Cass. civ., sez. III, ordinanza 28/11/2019, n. 31070
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Testo completo
unciato la seguente Cd. 27/09/2019 ORDINANZA CC sul ricorso 23246-2018 proposto da: WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell'avvocato D M P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M P;- ricorrente - 2019 contro 1915 DHL EXPRESS BULGARIA EOOD , in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato A T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO A B, M L;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2468/2018 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 17/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2019 dal Consigliere Dott. F M C;FATTI DI CAUSA 1. La Wiener Stadtische Versicherung AG convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la DHL Espress Bulgaria Food, chiedendo che fosse condannata alla restituzione della somma da essa versata, in qualità di assicuratrice, in favore dell'assicurata K&K Electronics. A sostegno della domanda espose che era stato pattuito un trasporto di merci dalla città di Sofia fino a Milano;mittente era la società K&K Electronics e destinataria la società Sthreeplus, di diritto olandese, la quale aveva indicato come indirizzo di destinazione quello della s.r.l. Isonzo Group, in Milano;vettore era la suindicata società bulgara. Durante il trasporto, parte della merce era stata sottratta al vettore, per cui al momento della consegna alla società Isonzo erano arrivati a destinazione solo 246 pezzi anziché 783;la società mittente aveva perciò emesso una nota di credito in favore della destinataria società Sthreeplus. Tutto ciò premesso la società assicuratrice austriaca, sostenendo di aver versato alla società assicurata un indennizzo corrispondente alla nota di credito suddetta, convenne in giudizio il vettore bulgaro chiedendo il rimborso di quella somma. Si costituì in giudizio la società DHL Espress Bulgaria Food, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla società soccombente e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2018, ha rigettato l'appello, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva ritenersi ormai coperto dal giudicato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni di natura extracontrattuale avanzata dalla società appellante, posto che le considerazioni critiche svolte nell'appello apparivano del tutto generiche rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Ciò premesso, la Corte d'appello ha rilevato che con l'unico motivo di appello la società Wiener Stadtische Versicherung si era doluta del fatto che fosse stata negata la sua legittimazione attiva, in qualità di avente causa del mittente nel contratto di trasporto, all'azione risarcitoria contro il vettore, come previsto dagli artt. 12 e 13 della Convention des marchandises par route (CMR), espressamente richiamata dalle parti nell'accordo contrattuale. A questo proposito, la sentenza ha posto in luce come non vi fosse «in atti il contratto di assicurazione che vede l'appellante quale assicuratrice, con la conseguenza che neppure è dato comprendere se il rapporto ad esso relativo fosse costituito da un contratto di assicurazione sulla merce trasportata e per conto di chi spetta, oppure un'assicurazione di cui era beneficiaria la stessa mittente per le evenienze che sarebbero potute sorgere limitatamente all'esecuzione del contratto di trasporto». Ha quindi osservato la Corte milanese che, alla luce della giurisprudenza di legittimità che considera perfettamente sovrapponibili la norma dell'art. 1689 cod. civ. e quella dell'art. 13 della CMR, la legittimazione all'azione contro il vettore si crea in capo al destinatario al momento della consegna della merce, secondo lo schema del contratto a favore di terzi. Per cui, una volta giunta la merce a destinazione, anche in caso di consegna parziale, e fattane richiesta da parte del destinatario, quest'ultimo si sostituisce al mittente ai fini dell'esercizio di tutti i diritti che derivano dal contratto di trasporto. Nel caso di specie, era pacifico che la stessa società destinataria Sthreeplus aveva indicato come luogo di consegna il magazzino della società Isonzo group;avvenuta la consegna parziale in quella sede e contestata la quantità di merce da parte del destinatario, doveva ritenersi che quest'ultimo fosse ormai subentrato al mittente nella legittimazione ad agire nei confronti del vettore, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., in conformità a consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione. Era perciò infondata la pretesa della società assicuratrice austriaca di poter agire nei confronti del vettore, perché essa «aveva già perso la legittimazione al momento dell'avvenuta consegna e del relativo ritiro all'indirizzo di destino della parte residua del carico». Ai fini dell'operatività della surrogazione di cui all'art. 1916 cod. civ., inoltre, sarebbe stata necessaria la prova, mancante nel caso in esame, dell'avvenuto versamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, «circostanza ampiamente contestata dall'appellata». In atti non era stato dimostrato «alcun diretto esborso dell'assicurazione in favore dell'assicurata (non si sa in virtù di quale rapporto assicurativo rimasto ignoto) né quale pregiudizio sia stato a monte patito da essa, non potendo sul punto essere considerata esaustiva la mera produzione di una nota di credito in favore del destinatario della merce». Poiché, dunque, era da ritenere non sussistente la legittimazione attiva dell'appellante all'azione risarcitoria di natura contrattuale, l'appello doveva essere rigettato.
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