Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/01/2019, n. 02409

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/01/2019, n. 02409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02409
Data del deposito : 29 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27566-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

POGGIO VERDE COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE,

SERIT

2018 SICILIA SPA;

- intimati -

avverso lasentenza n. 285/2010 della .5";
COMM.TRIB.REGEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 23/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA. N. 27566/11 R.G.

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Catania, con sentenza del 13.3.2007, dichiarò l'illegittimità della cartella di pagamento notificata alla società Poggio Verde Costruzioni s.r.l. da Serit Sicilia s.p.a. per il recupero di imposte dovute a causa della mancata regolarizzazione o definizione ai sensi dell'art. 138 della legge n. 388/2000 e dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. La C.T.R. per la Sicilia, sez. st . di Catania, accolse parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle imposte dovute per il 2000 e 2001, confermando invece la prima decisione in riferimento alle imposte dovute per gli anni dal 1990 al 1992. L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi. Le società intimate non hanno resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 — Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L'Agenzia lamenta l'erroneità della decisione impugnata, per aver respinto il motivo d'appello con cui era stata reiterata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività a causa della mancata prova della data di notifica della cartella, il cui onere, secondo la C.T.R., ricade sulla parte pubblica. Rileva la ricorrente che, al contrario, tale onere grava sul ricorrente, cui spetta dimostrare la tempestività dell'azione. 1.2 — Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la C.T.R.
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