Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25529

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25529
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANETTI GIERO nato a TREMOSINE il 26/07/1954 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza della Corte d'Appello di Brescia impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'esame del consulente contabile della fallita e del curatore fallimentare, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell'ipotesi di bancarotta semplice contestata nei confronti di G Z al punto 5 dell'unica imputazione, così riqualificata dal giudice di primo grado, rideterminando la pena inflittagli in anni due e mesi due di reclusione per le residue condotte di bancarotta distrattiva indicate ai punti 6 e 7 (quelle ai punti da 1 a 4 erano state già oggetto di assoluzione in primo grado), in continuazione fallimentare con il reato di bancarotta fraudolenta documentale (contestato nell'ultima parte dell'imputazione unica);
i giudici d'appello hanno ridotto, quindi, ad anni due la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall., revocando la sospensione condizionale già concessagli. L'imputato è stato condannato in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, operante nel settore immobiliare, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 30.10.2012. 2. Ha proposto ricorso avverso la citata sentenza G Z, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro differenti motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo al punto 6 della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con cui si è ritenuto distrattivo il conferimento di 177.000 euro nella società Immobiliare Voltino s.r.I., ignorando la logica di gruppo ("familiare") in cui è stato effettuato - poiché la beneficiaria era l'impresa immobiliare di riferimento della ditta fallita, di cui il ricorrente era socio di maggioranza (con il 70% delle quote) e che procurava commesse e lavoro alla fallita -, sicchè detto conferimento aveva natura di investimento e non era altro che una trasformazione del patrimonio personale da liquidità a maggior valore della quota all'interno della società immobiliare. La logica di gruppo in cui si inscrivevano le diverse società facenti capo al ricorrente ed ai suoi figli non sarebbe smentita dall'autonomia giuridica di ciascuno degli enti rispetto all'altro, essendo unica la politica d'impresa. La logica di gruppo familiare si desume anche dalla stessa sentenza impugnata, che richiama la relazione del curatore. La Corte d'Appello, secondo la tesi difensiva, non avrebbe letto correttamente la disposizione dell'art. 2740 cod. civ., rilevante perché prevede la regola della confusione tra il patrimonio della ditta individuale e quello dell'imprenditore individuale, con conseguente garanzia dei debiti della ditta costituita da tutto il patrimonio presente e futuro del ricorrente. Inoltre, la motivazione della sentenza d'appello sarebbe contraddittoria, laddove reputa "prossimo" al fallimento il conferimento all'Immobiliare Voltino s.r.I., avvenuto circa due anni prima della sentenza con cui è stato dichiarato lo stato di decozione, e, viceversa, "lontani" da esso alcuni pagamenti effettuati in compensazione, dei quali l'ultimo era datato 11.11.2011 e, dunque, di gran lunga più recente del conferimento "incriminato" risalente al 12.2.2010. Si denuncia, infine, la mancata riqualificazione dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta in esame nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 217, comma primo, n. 2, I. fall.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al punto 7 della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativo alla distrazione di 346,17 euro di saldo di cassa per essere la condotta in esame qualificabile come inoffensiva ai sensi dell'art. 49 cod. pen., data 'esiguità della somma non rinvenuta nel patrimonio della fallita, nonché in considerazione dei versamenti effettuati personalmente dal ricorrente nel corso degli anni, nel complesso superiori alle somme tutte originariamente contestate come distratte (e poi decise con l'assoluzione già in primo grado). Il principio di offensività giocherebbe un ruolo essenziale in un reato di pericolo concreto quale è, secondo il ricorrente, quello di bancarotta fraudolenta distrattiva, con necessità di verificare se sia stato effettivamente leso l'interesse patrimoniale dei creditori, oggetto di tutela della disposizione incriminatrice. Anche a prescindere dall'offensività della condotta, la difesa rileva come, in ogni caso, non sarebbe stata raggiunta la prova del dolo del reato, ancorchè generico e configurato dalla necessaria rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come rappresentazione del rischio, della probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è idonea a determinare: muovono a concludere in senso negativo, ancora una volta, l'esiguità della somma-saldo di cassa "distratta" rispetto ai versamenti in eccesso effettuati a titolo personale dal ricorrente in favore della fallita, pari ad oltre 27.000 euro.

2.3. La terza censura formulata denuncia vizio di motivazione apparente ovvero omessa, con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per essere mancata la prova del necessario dolo specifico che dovrebbe sorreggere la condotta di tenuta delle scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori. Ciò perché, è stato accertato nel giudizio di merito che l'imputato aveva incaricato un apposito professionista di tenere le scritture contabili della ditta individuale a lui facente capo. In ogni caso, al più potrebbe ipotizzarsi la sussistenza della diversa condotta di bancarotta semplice documentale, poiché la provata delega a della tenuta delle scritture contabili rende molto difficoltosa la prova di tale dolo.

2.4. Infine, un ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sotto due profili distinti. Quanto al giudizio di bilanciamento in equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della continuazione fallimentare, confermato dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato, in chiave negativa della richiesta di bilanciamento prevalente, un'ipotesi di bancarotta semplice, nonostante essa fosse stata dichiarata estinta per esito favorevole della messa alla prova di cui all'art. 464 - septies cod. peri. e nonostante, come noto, detta sentenza non sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità dell'imputato. Si contesta, sotto altro aspetto, che si sia proceduto a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena: al momento della pronuncia impugnata, invero, non era ancora passata in giudicato la "sentenza successiva per fatti anteriormente commessi", da cui è dipesa la revoca del beneficio, sicchè questa non poteva essere disposta.

3. Il Sostituto Procuratore Generale M E G ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con note conclusive in vista dell'udienza, ribattendo alle argomentazioni del PG e chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, avuto riguardo alla illegittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre deve essere complessivamente rigettato nel resto.

2. Nei motivi dal primo al terzo, in verità, il ricorrente ripropone quasi fedelmente - ed ai limiti dell'inammissibilità, per la aspecificità delle doglianze rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata - le censure di merito relative alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ascrittigli, all'esito dei giudizi di merito che avevano già portato a parziali assoluzioni da una quota delle condotte distrattive delle quali l'imputato era accusato.
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