Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/05/2023, n. 12358

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/05/2023, n. 12358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12358
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18043/2019 R.G. proposto da : G ATINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A G ;
-ricorrente-

contro

PRINCIPE DI SAVOIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA P O , N. 25, presso lo studio degli avvocati ELEONORA CANGEMI, FRANCESCO GIAMMARIA,ANDREA MORDA’ che l a rappresenta no e difend ono ;
-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 234/2019R.G.N. 770/2018 depositata l’ 11/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere GUGLIELMO CINQUE.

Ritenuto che

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 234/2019, ha confermato la pronuncia di prime cure emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’eccezione di improcedibilità, per intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento, così respingendo il ricorso presentato da A G, dipendente della società Principe di Savoia srl, diretto ad accertare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimato in data 23.10.2017. 2. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che: a) il licenziamento era stato intimato il 23.10.2017;
b) il lavoratore aveva impugnato il recesso con lettera del 25.10.2017;
c) con comunicazione del 2.11.2017 era stato chiesto il tentativo di conciliazione e la società, entro il termine di venti giornidal ricevimento della richiesta (entro cioè il 22.11.2017) non aveva depositato alcuna memoria;
d) il ricorso giurisdizionale era stato depositato il 15.3.2018 e, quindi, tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal 22.11.2017, come appunto previsto dall’art. 6 della legge n. 604/1966. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione Antonio Grassi affidato ha tre motivi cui ha resistito con controricorso l’Hotel Principe di Savoia S.r.l.

4. Il ricorrente ha deposi tato memoria.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la errata applicazione della legge processuale, con riferimento alla pronuncia sull’applicazione della normativa di cui all’art. 410 cpc eart. 6 legge n. 604/66 nonché ex art. 360 n. 2 cpc. Il Grassi deduce che il tentativo di conciliazione avanzato era caratterizzato solo da finalità di ricerca di definizione stragiudiziale e non aveva la valenza attribuita dall’art. 6 della legge n. 604/1966, tanto è che era stato inoltrato su carta intestata dello stesso avvocato che aveva precedentemente impugnato il licenziamento, per cui dallo stesso non poteva decorrere il differente termine di sessanta giorni in caso di rifiuto, con conseguente applicabilità del termine di centottanta giorni dalla impugnativa stragiudiziale.
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