Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2023, n. 08738

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2023, n. 08738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08738
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Angelo Paolo, nato a Napoli il 13/11/1958 avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte d'appello di Potenza anche nei confronti di B&B Eco s.r.l. (responsabile civile) Comune di Tito (parte civile) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2021 la Corte d'appello di Potenza ha confermato - dichiarando inammissibile l'appello - la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza, con cui l'imputato era stato condannato, alla pena di sei mesi di arresto, con sospensione condizionale condizionata al ripristino, per il reato di cui all'art. 257, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella qualità di amministratore unico della B&B ECO s.r.I., a partire dal 28 gennaio 2014, aveva omesso di avviare le attività di caratterizzazione di rifiuti impedendo di fatto in tal modo la formazione e la conseguente realizzazione del progetto di bonifica del sito interessato e determinando l'inquinamento delle acque, in ragione del superamento delle concentrazioni di soglia di sostanze inquinanti (con condotta perdurante fino al 28 aprile 2016);
l'imputato e il responsabile civile erano stati inoltre condannati, in solido tra loro, a risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di censura, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 581, lettere a) e d), e 591 cod. proc. pen., nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, laddove non si è pronunciata nel merito, avendo ritenuto aspecifici i motivi di appello.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si denunciano: la violazione dei criteri legali di valutazione della prova;
l'illogicità della ricostruzione in fatto e la mancata valutazione delle prove documentali;
l'omessa valutazione della prova a discarico;
l'erronea applicazione di norme di legge e il travisamento della qualificazione giuridica dei fatti;
l'erronea applicazione degli artt. 257, comma 2, e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006. La difesa sostiene che l'imputato ha offerto, in relazione ai reati a lui ascritti, le relative prove documentali e che "una ricostruzione alternativa della vicenda" non poteva essere rappresentata in maniera differente da quanto risultava nella sua oggettività documentale.

2.3. In terzo luogo, si lamentano: la mancata valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006. Nell'atto di gravame - afferma la difesa - era stato precisato che l'imputato poteva beneficiare della causa di non punibilità sopravvenuta, perché, dalla data del 3 gennaio 2014, aveva posto in essere attività finalizzate alla soluzione delle problematiche dell'impianto. Egli aveva provveduto all'inoltro del progetto di caratterizzazione, ma successivamente alla sua approvazione era risultato impedito per fatto imputabile agli organi territoriali coinvolti.
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