Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2018, n. 21597
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18032-2016 proposto da: T C S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato G M M (RIPA DI MEANA E ASSOCIATI), che la rappresenta e difende;42-lí - ricorrente - 2 z q contro C D T, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato P G;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 24/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere M C;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta da Ternana Calcio s.p.a. contro l'ingiunzione con la quale il Comune di Terni le aveva intimato il pagamento dei canoni di concessione d'uso del locale stadio comunale, ha ritenuto l'opposizione ammissibile ma, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato del Comune, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a decidere la causa. Il giudice d'appello - rilevato che la società non aveva contestato la sussistenza e l'ammontare del credito vantato dal Comune, ma ne aveva eccepito la compensazione col proprio controcredito derivante dai lavori di adeguamento dell'impianto - ha affermato che la controversia, in quanto nascente dalla concessione, rientrava fra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, 1° comma, lett. a) n.2 del d. Igs. n. 134/2010, applicabile ratione temporis. La sentenza, pubblicata il 14.1.016, è stata impugnata da Ternana Calcio s.p.a. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Comune di Terni ha resistito con controricorso. 3 Z q
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi