Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2007, n. 10939

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Il rapporto tra un addetto alle esercitazioni di lingua ed una Università, instaurato successivamente al 1° gennaio 1994 in forza dell'art. 4 del decreto legge 21 giugno 1995 n. 236 (convertito dalla legge 21 giugno 1995 n. 236), per il quale le Università possono assumere "collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre ... con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato", ha natura privatistica ed è sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario per quel che riguarda la soluzione delle relative controversie. (Nel caso di specie, una lettrice di madre lingua, assunta a tempo determinato dopo il 1° gennaio 1994, denunziando la violazione della legge 18 aprile 1962 n. 230, chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'Università per stranieri di Perugia).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2007, n. 10939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10939
Data del deposito : 14 maggio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
DR AN;

- intimata. -
e sul 2 ricorso n. 30242/05 proposto da:
DR AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato Dr. FIORILLI Paolo Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Dr. RAMPINI Mario, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 244/05 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 09/08/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/07 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito l'Avvocato Dr. SCIANNI Salvatore per delega dell'avvocato Dr. RAMPINI Mario;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale (A.G.A.), assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 agosto 2005 la Corte d'appello di Perugia confermava la statuizione non definitiva resa dal locale Tribunale con cui - affermata la giurisdizione AGO - era stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 17 luglio 1995, tra l'Università per Stranieri di Perugia e DR AN, come addetta alle esercitazioni di lingua italiana ed era stato dichiarato il diritto della medesima al trattamento retributivo uguale, a parità di tempo di lavoro, all'80% di quello percepito dagli addetti alle esercitazioni assunti a tempo indeterminato, rimettendo per il resto alla sentenza definitiva. La Corte territoriale confermava preliminarmente la giurisdizione dell'AGO, sul rilievo che si trattava di rapporto di lavoro di diritto privato, fondandosi sulla previsione dell'art. 17 dello Statuto universitario, introdotto, con decreto del rettore, il 15 dicembre 1992, il quale consentiva (nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio) di stipulare contratti a tempo determinato di questo tipo per lo svolgimento di attività relative alle esercitazioni in lingua italiana;
lo Statuto dell'Università, affermavano i Giudici di merito, poteva ben prevedere questa facoltà, in forza della potestà regolamentare derivante dall'art.33, della Costituzione e dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, che
conferisce alle università autonomia didattica, scientifica e finanziaria. Di conseguenza la Corte territoriale negava che siffatti contratti avessero potuto dar luogo, dal dicembre 1992 in poi, ad un rapporto di pubblico impiego ed affermava che, trattandosi di lavoro privato, veniva in applicazione la normativa sui contratti a tempo determinato di cui alla L. n. 230 del 1962, con conseguente nullità della apposizione del termine, perché quei contratti erano stati stipulati per anni, e quindi in funzione di esigenze non provvisorie ma permanenti;
alla nullità del termine conseguiva la declaratoria di esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal primo contratto stipulato datato 17 luglio 1995. Nè l'applicazione della citata L. n. 230 del 1962 poteva considerarsi impedita dal disposto del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 36 in materia di pubblico impiego privatizzato, giacché nel momento in cui avevano avuto inizio i rapporti tra la DR e l'Università (anno 1994) era vigente della L. n. 29 del 1993, art.36, che escludeva le università dal divieto di stipulazione di
contratti a termine superiori a tre mesi. La Corte territoriale confermava altresì il diritto alle differenze retributive, ex art.36, Costituzione, determinando il dovuto in misura pari all'80% di
quanto percepito dagli addetti alle esercitazioni assunti con contratto a tempo indeterminato, sul rilievo che, contrariamente a quanto dedotto con l'appello incidentale, pur se le due figure svolgevano la medesima attività di esercitazioni in lingua italiana, quelli assunti a tempo indeterminato, in aggiunta, partecipavano anche ad alcuni organi collegiali e solo a loro era riservato l'insegnamento, particolarmente qualificante, ai docenti di italiano all'estero, nonché la collaborazione ad attività di

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