Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/10/2008, n. 25037
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Le questioni di giurisdizione sono ammissibili nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dall'art. 548 cod. proc. civ., atteso che, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma - anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo "ex" art. 111 Cost. - si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l'altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo "debitor debitoris" e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale "ex lege". (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dei rapporti bancari intrattenuti dal debitore presso la filiale estera di una banca avente sede nel territorio nazionale, in applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui il convenuto risiede o ha la sede legale, previsto dalla legge 31 maggio 1995, n. 218).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. T G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15086/2007 proposto da:
BANCA MONTE DEI P DI SA S.P.A., aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO B MNTE DEI P DI SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MONGOLIA S.R.L., ITALIANA PROGETTI ESTERO S.R.L.;
- intintati -
sul ricorso 19366/2007 proposto da:
MONGOLIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell'avvocato C I, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B MZIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA MONTE DEI P DI SA S.P.A., ITALIANA PROGETTI ESTERO S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1026/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2008 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
uditi gli avvocati LUCONI Massimo e CARDARELLI Ida per delega dell'avvocato BONISTALLI Maurizio;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'accogliere un ricorso presentato in data 9 luglio 1997 dalla Mongolia s.r.l., il tribunale di Roma autorizzò l'istante a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni e crediti di pertinenza della s.r.l. "Italiana Progetti Estero" fino a concorrenza della somma di circa di L. 400 milioni.
La società ricorrente, con atto notificato il 23 luglio 1997 all'istituto di credito "Monte dei Paschi di Siena", eseguì il sequestro citando la banca perché rendesse rituale dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.. Nella contumacia della debitrice principale, il Monte dei Paschi, in persona del suo legale rappresentante, si costituì dichiarando, testualmente, che, presso la filiale denominata "Roma 11", esisteva "un rapporto intestato alla debitrice che, peraltro, non presentava partite utili a soddisfare il creditore procedente". La Mongolia promosse allora un nuovo giudizio, di accertamento dell'obbligo del terzo, deducendo, tra l'altro, l'esistenza di due ulteriori rapporti di credito della società convenuta con la filiale di Francoforte dell'istituto bancario.
Il Monte dei Paschi, nel costituirsi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dei rapporti intrattenuti dal proprio cliente presso una filiale estera. L'eccezione venne rigettata dal tribunale capitolino, che accerterà, in corso di causa, l'esistenza, presso la filiale tedesca dell'istituto di credito, di somme di pertinenza della debitrice principale, depositate in pegno onde garantire la restituzione di ratei di mutuo.
La banca propose appello avverso la decisione di primo grado, rinnovando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e negando, comunque, nel merito, la propria qualità di debitor debitoris.
La corte adita confermò, nella sostanza, la sentenza di primo grado (motivatamente riformata nel solo capo riguardante le spese di giudizio) ritenendo, quanto alla questione di giurisdizione sollevata dall'appellante, che, nella specie, utile criterio di collegamento con il giudice italiano fosse da individuarsi nel luogo in cui il debitore aveva residenza o sede legale - in tal guisa negando la predicabilità di una giurisdizione tedesca in executiviis, per non essere l'esecuzione del credito "oggetto immediato e diretto della controversia".
Il Monte dei Paschi di Siena, nel proporre ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sintetizza i tre motivi di impugnazione nei seguenti quesiti di diritto:
1) Se, ai fini della determinazione della giurisdizione applicabile nel caso di un provvedimento cautelare di sequestro non debba aversi riguardo alla localizzazione territoriale del diritto di credito in capo al terzo sequestrato e, nel caso di credito derivante da obbligazione sorta e da eseguirsi in Paese estero, non sia conseguentemente competente il giudice di quello Stato;
2) Se oggetto del giudizio di accertamento non debba essere il diritto di credito del terzo pignorato e/o sequestrato per come individuato e/o delimitato dal creditore procedente nell'atto di pignoramento e/o sequestro presso terzi;
3) Se la compensazione parziale delle spese di lite per giusti motivi non obblighi comunque la corte d'appello, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, a motivare necessariamente il provvedimento sulle spese, e se la illogicità o erroneità della motivazione non comporti la cassazione del relativo capo di sentenza. La s.r.l. Mongolia, nel proporre controricorso contenente ricorso incidentale, ha specularmene sostenuto, da un canto, la inammissibilità di qualsiasi prospettazione di questioni di giurisdizione in seno al giudizio ex art. 548 c.p.c., (invocando, comunque, la conferma in diritto dell'affermazione della giurisdizione italiana, giusta disposto della L. n. 218 del 1995, art. 4);
dall'altro, il passaggio in giudicato della decisione di
primo grado che aveva affermato l'unicità del soggetto giuridico Monte dei Paschi di Siena.
Con il gravame incidentale ha poi sottoposto a questa corte il quesito se, in caso di conferma della sentenza di soccombenza totale, residui un potere del