Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2021, n. 13221

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2021, n. 13221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13221
Data del deposito : 8 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CROTONEnel procedimento a carico di: CERENZIA RAFFAELE nato a CROTONE il 31/12/1997 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere A S;
lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del PM, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 27.10.2020, il tribunale di Crotone non convalidava l'ar- resto del Cerenzia (rigettando la richiesta di applicazione della misura custodiale), disposto dalla polizia giudiziaria per il reato di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., di- sponendone la immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territorialmente competente, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con entrambi i motivi, che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, meritano congiunta illustrazione, il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e violazione della legge penale in relazione agli artt. 380 e 391, cod. proc. pen. In sintesi, la censura investe sotto tale duplice profilo, il rigetto della con- valida dell'arresto. In particolare, il PM censura l'illogicità e la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata che avrebbe escluso la gravità del fatto perché la con- dotta illecita di cessione sarebbe avvenuta all'interno di una piazza di spaccio, peraltro senza neppure il supporto delle dichiarazioni dell'arrestato, avvalsosi della facoltà di non rispondere. Deduce, inoltre, il ricorrente, la violazione dell'art. 380 e 391 cod. pen. pen. poiché il giudice della convalida avrebbe superato i limiti di quel controllo di ragionevolezza sulla polizia giudiziaria opponendo la propria va- lutazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29.01.2021, ha chiesto l'accoglimento del ricorso del PM, con conseguente annul- lamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
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