Cass. pen., sez. V trib., sentenza 19/05/2023, n. 21623

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 19/05/2023, n. 21623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21623
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S I nato a CAGLIARI il 08/04/1972 A A nato a ROMA il 28/01/1962 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore L'avvocato C C si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati S I, amministratore unico e socio unico di Interattiva srl, condannata, altresì, al risarcimento del danno in favore di Agonset.it, assuntore del concordato fallimentare, e del marito A, in qualità di extraneus, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie;la sola S è stata ritenuta responsabile anche per bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione degli affari patrimoniali della società. La Corte d'Appello ha annullato la sentenza di primo grado relativamente ai capi b),c), cl), c2, e), f), per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Roma, disponendo la trasmissione degli atti al PM di Roma;
ha dichiarato la prescrizione della ritenuta condotta di bancarotta preferenziale di cui al capo a). 6 e del reato di cui al capo d), perché estinti per prescrizione, riducendo le pene principali e le pene accessorie. Epoca del fallimento: Novembre 2011. Ha presentato ricorso l'imputata S tramite difensore fiduciario, articolando due motivi di ricorso, qui riassunti ai sensi dell'ad 173 disp att cpp.

1.Col primo motivo, ha lamentato vizio di motivazione illogica e violazione delle norme incriminatrici speciali sulla bancarotta distrattiva per quanto attiene ai prelievi di risorse finanziarie. La difesa aveva sostenuto la tesi che le condotte addebitate alla ricorrente fossero valutabili come compensi non percepiti per l'attività di amministratore unico svolta ed, in risposta, la Corte territoriale avrebbe affermato il principio per il quale in una srl i compensi non spettano all'amministratore che sia anche socio, in quanto l'amministratore esercita un diritto di cui è titolare. La difesa critica l'affermazione, ponendo in luce che, in termini di diritto, dovrebbe applicarsi in via analogica l'art 2389 cod civ. sui compensi per gli amministratori delle società per azioni, non essendovi ragioni per non applicare la sussistenza di un'obbligazione analoga per la società a responsabilità limitata verso l'amministratore.

1.1.Per altro verso i Giudici di appello avrebbero trascurato che i compensi in favore di S erano stati registrati dall'Inps, secondo i cui dati costei avrebbe maturato un reddito imponibile pari a 445mi1a euro;
si sottolinea come questo elemento era presente nella consulenza di parte Deloitte, versata in atti. Aggiunge la difesa che non rileverebbe la necessità di una delibera assembleare sul punto del compenso, come opinato dai Giudici del merito, poiché l'assemblea era costituita dalla medesima S, socio unico ed amministratore, in assenza di Collegio sindacale.

1.2. La ricorrente censura,altresì, la mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, giustificata dalla mancanza di allegazioni da parte della difesa circa la congruità del compenso. Sul punto si deduce che era stata ignorata, ancora una volta, la relazione tecnica di parte, secondo la quale S aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la fallita per il periodo 2008/2011 e che le spese di natura personale di cui alle imputazioni avevano determinato effetti economici analoghi a quelli derivanti dalla corresponsione dei compensi previsti nel contratto.

1.3. La difesa rappresenta, ancora, che in grado di appello aveva sostenuto l'assenza del requisito del pericolo concreto per le ragioni dei creditori, poiché tutti i debiti erano stati pagati dall'assuntore del concordato fallimentare Agonset.it srl;
questi, a sua volta, aveva rilevato l'ingente credito della fallita nei confronti del consorzio Alphabet. In proposito la motivazione sarebbe illogica poiché, mentre afferma che sarebbe irrilevante il pagamento dei creditori, essendo il credito della fallita inesigibile, d'altro canto chiarisce che Agonset aveva interesse a rilevare la partecipazione in Alfabet, in quanto questa era in possesso della concessione relativa al canale 33 del digitale terrestre;
ciò che dimostrerebbe che non vi era stato pericolo di perdita della garanzia patrimoniale per il ceto creditorio.

1.4. La ricorrente, infine, censura di illogicità la motivazione nella parte in cui, pur riconoscendo la duplicazione delle condotte distrattive descritte al capo a).3, di circa 27mila euro, rispetto alle condotte distrattive di cui al capo a).

1.a circa il prelievo di 330mila euro, osserva che l'assenza di una specifica destinazione delle risorse oggetto del punto 3, giustificherebbe una autonoma contestazione.

2. Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione di legge con riguardo alle norme sulla bancarotta fraudolenta documentale e sulla bancarotta semplice. Si critica la motivazione nella parte in cui ha sottolineato sia le discordanze della contabilità della fallita con quella delle altre società del gruppo, sia il fatto che la ricostruzione della contabilità di Interattiva era avvenuta solo nell'impellenza dell'istruttoria prefallimentare e non attraverso il regolare aggiornamento quotidiano delle contabilità. La difesa eccepisce la genericità della prima affermazione e puntualizza che nonostante il ritardo in alcune contabilizzazioni, il curatore avrebbe ricevuto tutto quanto necessario per una corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Sul tema si censura l'apprezzamento della testimonianza Argentieri circa i prelievi di denaro contante, registrati a fine anno come crediti, sostenendosi che la registrazione contabile offriva in ogni caso le informazioni necessarie ed era idonea a ricostruire i movimenti degli affari societari. Per altro verso si critica la motivazione, che avrebbe ritenuto la necessità del dolo generico per la bancarotta fraudolenta documentale e non il dolo specifico richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità.

3.Ha proposto ricorso tramite il medesimo difensore di fiducia,A, articolando un solo motivo, col quale si deducono vizi di motivazione illogica e di violazione di legge con riguardo al capo di imputazione A.1, relativo alla distrazione di risorse finanziarie per spese non inerenti l'attività di impresa. Dopo aver riportato il testo del ricorso presentato nell'interresse della coimputata, la difesa censura la giustificazione data alla conferma di responsabilità per A, in qualità di extraneus, in punto di condotta agevolatrice, individuata dai Giudici di appello nella semplice conoscenza che i costi per spese personali provenissero da risorse della fallita. Si sostiene, in senso diverso, che l'imputato poteva fare affidamento sulla legittimità della provenienza dei denari a titolo di compenso per l'attività di amministratore della moglie. A sanare l'errore compiuto non varrebbe la circostanza, pure evidenziata in sentenza, che A avesse pagato personalmente il locatore della casa in Roma ove i coniugi abitavano per ottenerne la desistenza da un'istanza di fallimento, soprattutto perché il pagamento di 30mila euro era avvenuto a fine 2011 ed i costi in riferimento risalivano ad epoca di gran lunga precedente. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG dr.ssa M ha concluso per l'inammissibilità e l'avvocato C per entrambi gli imputati, si è riportato ai motivi ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. Ricorso S.
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