Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2004, n. 9730

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Anche a seguito della nuova disciplina di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (così come riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), che ha introdotto un nuovo e generale assetto dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi, tra l'altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, le opposizioni avverso i provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) irroga, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme relative alla disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, restano affidate alla cognizione del giudice ordinario (e rientrano nella competenza della corte d'appello), come del resto ribadisce l'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2004, n. 9730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9730
Data del deposito : 21 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

M R.G.N. 12310/02 097 3.0./0 4 16027/02 1/4/04 RE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. 16903 Rep. 2240 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Primo Presidente f.f. Dott. Angelo GRIECO Presidente di sezione Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere . Dott. CH LO PIANO Consigliere Dott. Roberto TRIOLA Consigliere Dott. GI MARZIALE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: Intermediari finanziari/Sanzioni amministrative/Opposizione/ Giurisdizione SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA D'ITALIA, in persona del direttore generale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nazionale 91, presso gli avvocati GI Leonardo Carriero ed Enrico Galanti della propria Consulenza legale, che la rappresentano in virtù di procura in calce al ricorso;
GI Marziale 309 ÷ -ricorrente -

contro

DE GI, AT NU, TR IO, GI DE SA, OR LI IL, AL GI, NO CC, AR UR, MI AT, RO IN;

- intimati -

e nei confronti di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Napoli il 5 luglio 2001 nel procedimento iscritto al n. 363/00 R.G. V.G.;
Udita, nella pubblica udienza del 1° aprile 2004, la relazione del dott. GI Marziale;
Udito, per la ricorrente principale, l'avvocato Carriero;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato generale dott. Raffaele こ Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per l'affermazione della giurisdizione del giudice GI Marziale 2 ordinario con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Svolgimento del processo Con ricorso del 19 ottobre 2000, i signori DE e NN 1 - ZZ, RE AN, ST AI, IO de SA, IO GL MA e ST IA, nonché i signori DO RC, CH TU e ES RI proponevano opposizione innanzi alla Corte d'appello di Napoli avverso il decreto con il quale il Ministero del tesoro del tesoro, del bilancio e della programmazione (ora Ministero dell'economia e delle finanze) aveva irrogato ad ognuno di essi, ai sensi dell'art. 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sanzioni pecuniarie per l'ammontare complessivo di L. 40.000.000, quali componenti,ritenendoli responsabili rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società Borsaconsult S.I.M. s.p.a. dal 1992 al 1999 - di irregolarità di vario tipo nell'assetto organizzativo e nella gestione di detta Società. Nel decreto si precisava che eventuali opposizioni avrebbero dovuto essere proposte, secondo quanto prescritto dal citato art. 195, d.lgs. 58/95, innanzi alla Corte d'appello territorialmente competente. GI Marziale 3 Gli opponenti contestavano la legittimità del decreto, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La NC d'AL e il Ministero resistevano. -Il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, 1.1 sul rilievo che la controversia, in quanto inerente alla "vigilanza sul 0 credito", doveva ritenersi assegnata alla giurisdizione del giudice amministrativo in virtù di quanto stabilito dall'art. 33, primo e secondo comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 58, così come riformulato dall'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205. Le spese di causa venivano compensate.

1.2 La NC d'AL chiede la cassazione di detto decreto con tre motivi di ricorso. Il Ministero aderisce al ricorso principale e propone, a sua volta, ricorso incidentale. Gli altri intimati non resistono. Motivi della decisione Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due 2 - ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - 3 Con il decreto impugnato la Corte territoriale ha dichiarato il - difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di opposizione avverso i provvedimenti con il quali il Ministero - dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e GI 4 della programmazione) irroga, ai sensi dell'art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.