Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2004, n. 15934

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La trasformazione di un'impresa individuale in società implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa ancora in atto al momento della trasformazione dal titolare della ditta individuale al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, nei limiti previsti dagli artt. 2559 e 2560 cod.civ.; tale successione non si verifica relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi con la ditta individuale conclusisi precedentemente alla trasformazione di essa in società di capitali, con la conseguenza che, ove, in relazione a tali rapporti, penda un procedimento, la società non è legittimata a proporre appello e, ove proposto, esso deve essere dichiarato inammissibile, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi in caso di intervenuta cessione in favore della società di tutti i contratti stipulati dalla ditta individuale, qualora manchi la prova che il credito controverso risulta dai libri contabili aziendali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2004, n. 15934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15934
Data del deposito : 16 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. G C - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE SPOSE DI MARIA SOLETI DITTA INDIVIDUALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato C B N, che lo difende unitamente all'avvocato A D F, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
OSTUNI VITA;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 12741/02 proposto da:
LE SPOSE DI MARIA SOLETI DITTA INDIVIDUALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato C B N, rappresentato e difeso unitamente all'avvocato A D F, giusta delega in atti;

- ricorrente -

e contro
OSTUNI VITA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 61/01 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 10/05/01 - R.G.N. 13/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/04 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Brindisi, depositato il 20 gennaio 1993, la signora Vita Ostuni esponeva di aver lavorato per la ditta individuale Le Spose, di M S, dal 1^ dicembre 1980 al 19 ottobre 1992, e di essere rimasta creditrice, a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, di complessive lire 241.922.787. Chiedeva, pertanto, la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione ed interessi. La convenuta, costituitasi, contestava la domanda, della quale eccepiva anche la nullità per mancanza degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c.;
proponeva riconvenzionale per lire 1.950.000 a titolo di indennità di preavviso, e per altra somma, da determinarsi equitativamente, per mancata consegna di abiti. Con sentenza pronunciata il 7 aprile 1995 il Pretore accoglieva in parte la domanda principale, condannando la convenuta al pagamento di lire 123.528.711, oltre interessi e rivalutazione dal 30.4.1994;

rigettava la riconvenzionale.
La sentenza veniva impugnata, con atto depositato il 3.5.1995, dalla s.r.l. Le Spose di M S, che deduceva che era stato notificato il solo dispositivo di sentenza a M S;
riservava i motivi al deposito della motivazione.
Si costituiva l'appellata, contestando la legittimazione della società a proporre impugnazione.
In seguito al deposito e alla notifica della sentenza, con atto depositato il 14 luglio 1995 la società esponeva i motivi della impugnazione.
L'appellata resisteva con memoria del 3.10.1995 e proponeva appello incidentale.
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 3.11.1995, il Tribunale, rilevato che il processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c, doveva proseguire fra le parti originarie, disponeva l'integrazione
del contraddittorio nei confronti di M S, quale titolare della ditta individuale, e rinviava all'udienza del 19 gennaio 1996. L'onere della integrazione del contraddittorio non veniva adempiuto;

ma, con atto di costituzione depositato il 18 gennaio 1996, M S si costituiva spontaneamente in giudizio, a mezzo degli stessi difensori dell'appellante società, e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto di quello incidentale. Con sentenza del 7 marzo/2 maggio 2001 il Tribunale di Brindisi dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società e condannava la stessa alle spese processuali nei confronti della lavoratrice;
compensava le spese fra M S, quale titolare della ditta individuale, e l'appellata.
I giudici di secondo grado osservavano che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 7 aprile 1995 nei confronti della ditta individuale;
che la cessione di azienda dalla ditta individuale alla società a responsabilità limitata era avvenuta con atto del 23 maggio 1995, mentre in precedenza M S si era limitata a dare in comodato macchinati e mobilio alla società con atto dell'1.3.1994.
Escludevano quindi la legittimazione della società a proporre impugnazione per la insussistenza di una successione nel rapporto: il rapporto di lavoro non era più in essere al momento del

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