Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2013, n. 23140
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Il frazionamento dell'immobile soggetto ad espropriazione forzata, in contrasto con la disciplina urbanistica, può essere fatto valere dal debitore esecutato soltanto a condizione che della mancanza delle prescritte autorizzazioni non si sia dato atto nel bando di vendita (giacché in tal caso non si applicherebbe l'esonero dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 2922, secondo comma, cod. civ.) e che il vizio sia stato fatto valere non oltre la formazione dei lotti, superata la quale il debitore esecutato non ha più titolo per far valere il suddetto vizio, né con le opposizioni esecutive, né con l'azione generale di nullità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - rel. Consigliere -
Dott. S L A - Consigliere -
Dott. V E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19593-2009 proposto da:
DAMIANI MARIA LUISA DMNMLS49B59F839J, MARRA ORESTE MRRRST47R14I605J, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato S G R, rappresentati e difesi dall'avvocato R F giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FALANGA MARIA ROSARIA FLNMRS66A49G813G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 27, presso lo studio dell'avvocato M T, rappresentata e difesa dall'avvocato T G giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
E.T.R. S.P.A., CAPITALIA S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 451/2009 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/05/2009, R.G.N. 790/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2013 dal Consigliere Dott. G TINO;
udito l'Avvocato FILIPPO MANCA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oreste Marra e Maria Luisa Damiani, debitori esecutati in una procedura di espropriazione immobiliare cui era seguita l'assegnazione di un loro appartamento, frazionato in sede esecutiva in violazione delle norme urbanistiche, proposero, dinanzi al G.E., un'actio nullitatis del decreto di trasferimento, lamentando la illegittima divisione in due unità dell'originario immobile, ricompreso in zona A del piano di recupero del comune di Salerno (che prevedeva interventi di solo ripristino e risanamento conservativo), nonostante l'assenza della pur dovuta concessione edilizia e dell'altrettanto necessaria autorizzazione della Sovraintendenza. Il frazionamento in più lotti così operato, integrando un'ipotesi di nullità insanabile derivante dall'inosservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 17 (come riprodotte dal D.P.R. n.380 del 2001), imponeva, a giudizio dei debitori, il ricorso non già
al rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., bensì a quello della autonoma azione di nullità, svincolata perciò solo dal rispetto di qualsivoglia termine perentorio.
Costituitasi in giudizio l'aggiudicataria, Falanga M. Rosaria, il giudice di primo grado dichiarò inammissibile la domanda. La corte di appello di Salerno, investita del gravame proposto in via principale dagli attori, lo respinse, accogliendo conseguentemente l'impugnazione incidentale dell'appellata Falanga che aveva chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda di nullità. Per la cassazione della sentenza della corte campana Marra Oreste e Damiani M. Luisa hanno proposto ricorso sorretto da 4 motivi e illustrato da memoria.
Resiste con controricorso Falanga M. Rosaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 611 c.p.c., L. n. 477 del 1985, art. 40 in relazione all'art. 360 c.p.c., n.