Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2020, n. 16852

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2020, n. 16852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16852
Data del deposito : 7 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 6346-2014 proposto da: C G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

20, presso lo studio dell'avvocato S M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI e VENZO STUMPO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3515/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2013, R.G.N. 3020/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2020 dal Consigliere Dott. R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato VENZO STUMPO. a 6346/2014 C G c/ INPS udienza delP8 gennaio 2020

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2013, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione, svolta dall'INPS, avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato al Fondo di Garanzia, costituito presso l'INPS, il pagamento della somma di Euro 1.095,00 a titolo di credito residuo per 13" e 14" mensilità per l'anno 2002, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra l'attuale ricorrente e la GE. Gruppo Eldo s.p.a., in amministrazione straordinaria.

2. Per la Corte di merito la domanda della lavoratrice era stata azionata ben oltre il termine annuale di prescrizione, considerato che agli effetti del decorso del predetto termine rilevava la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, intervenuta nella specie in data 11 febbraio 2004, sicché perfezionatasi la fattispecie attributiva del diritto di credito a far data dal quindicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo, nessuna domanda risultava presentata all'INPS, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2935 cod.civ., e il ricorso per decreto ingiuntivo era stato notificato all'INPS solo in data 14 luglio 2010. 3. Avverso tale decisione ricorre C G, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste l'INPS controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i motivi di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1310, 2935 cod.civ. 195 e 209 r.d. n.267 del 1942, del d.lgs. n. 80 del 1992 e della legge n.297 del 1992 nonché omessa valutazione di una circostanza determinante, e si assume l'erroneità della decisione impugnata per aver trascurato di considerare l'effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale e la peculiare natura della procedura concorsuale, con decorso della prescrizione solo alla data di cessazione dell'amministrazione straordinaria.
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