Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2019, n. 29301

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2019, n. 29301
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29301
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- DIPARTIMENTO AMM.NE PENITENZIARIA avverso l'ordinanza del 19/09/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal ConsiglimGIUSEPPUANTALUC lette/~te le conclus i del PG \\ .A\\''''() • Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, su reclamo di V C, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., ha disposto che sia consentito all'interno del medesimo gruppo di socialità lo scambio di oggetti, compresi i generi alimentari, ed ha ordinato all'Amministrazione penitenziaria di emettere ordine di servizio conforme a tale direttiva, previa disapplicazione delle circolari ministeriali sul punto difformi. Il Tribunale ha ritenuto di condividere l'assunto che la disposizione dell'art. 41-bis co.

2-quater lett. f) ord. pen., fonte normativa del divieto di scambio di oggetti tra detenuti, non può essere interpretata nel senso di estenderla anche ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, pena altrimenti l'attribuzione di una connotazione di mera vessatorietà. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto vizio di violazione di legge. La lettera della disposizione di cui all'art. 41-bis co.

2- quater lett. f) ord. pen. è chiara nello stabilire che il divieto di scambio di oggetti tra detenuti è generale ed operativo anche all'interno del medesimo gruppo di socialità. Lo scambio di oggetti non è essenziale alla socializzazione e pertanto il divieto in oggetto, frutto di un bilanciamento con il contrapposto interesse ad arginare i flussi informativi tra i detenuti in regime speciale, non è irragionevole. Un sindacato di costituzionalità in riferimento alle restrizioni tipizzate dal legislatore è difficilmente ipotizzabile, avendo lo stesso legislatore effettuato, a monte, una valutazione di congruità. .Peraltro, la Corte di cassazione, con sentenza n. 5977 del 2017 ha avallato l'interpretazione più rigorosa del divieto di scambio di oggetti, affermandone l'operatività all'interno del medesimo gruppo di socialità- 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
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