Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2014, n. 2215
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In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 25, secondo comma, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo utilizzabile "ratione temporis", sancendo che "il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta", ha inteso introdurre, per ciascun periodo d'imposta, un limite invalicabile alla possibilità del contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA, al fine di garantire allo Stato un certo reddito che non potesse elidersi, per ciascun contribuente, oltre la soglia di lire 500 milioni, sicché il riferimento della norma citata all'anno di imposta non può che coincidere con l'anno solare, come del resto ha precisato la novella successiva a tale disposizione - pur non applicabile alla fattispecie - contenuta nell'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'art. 10, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Massima tratta dal CED della Cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Svolgimento del processo
1. Con avviso di rettifica notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pagani, l'Amministrazione contestava alla srl Pomilia di aver compensato nell'anno 1999 i debiti afferenti vari tributi con crediti IVA relativi a due annate 1998 e 1999 in misura eccedente il limite di L. 500.000.000 fissato dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25, comma 2 per ciascun periodo d'imposta, in particolare superando il predetto limite di L. 412.719.000.
2. L'Ufficio applicava così una sanzione D.Lgs. n. 241 del 1997, ex art. 13 sull'importo illegittimamente compensato.
3. La contribuente presentava ricorso avverso l'avviso di rettifica davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Salerno, sostenendo che la sanzione doveva essere applicata solo sul minore importo di L. 270.525.000, in eccedenza rispetto al credito di L. 770.525.000 maturato nell'anno 1999, non dovendosi per contro considerare il credito maturato per l'anno 1998 - pari a L. 142.194.000 - essendo questo al di sotto del limite fissato ex lege.
4. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza n. 366/5/07, depositata il 26.11.2007, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
5. Secondo il giudice di appello, ancorchè l'interpretazione letterale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25 sembrava riferirsi ai crediti maturati nell'anno solare, in effetti la stessa non poteva operare quando il contribuente avesse compensato anche crediti relativi all'anno di imposta precedente. Pertanto, corretta doveva ritenersi la decisione del giudice di primo grado.
6. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, al quale l'Agenzia non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.
Motivi della decisione
7. Con l'unico motivo proposto l'Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
7.1 Lamenta che la CTR aveva indebitamente escluso dal limite previsto dalla ricordata disposizione il credito IVA maturato dal contribuente per l'anno 1998, giungendo in tal modo a considerare che il limite di L. 500.000.000 allora vigente potesse operare per ogni periodo di imposta pregresso.
7.2 Formulava il seguente quesito di diritto: il limite alla compensazione in conto fiscale tra debiti d'imposta attuali e crediti pregressi, fissato in L. 500.000.000 per periodo d'imposta dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 5, comma 2 si riferisce a tutte le somme da compensare a qualunque titolo, nel periodo stesso e non è da intendere come limite massimo dei crediti d'imposta in ogni periodo d'imposta precedente, sicchè in caso di compensazione eccessiva, la sanzione del 30% D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 11 si applica su tutto quanto eccede il compensato oltre i 500 milioni e senza defalcarne quanto riferibile a precedenti periodi d'imposta"?.
8. La società contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza