Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/03/2018, n. 09268

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/03/2018, n. 09268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09268
Data del deposito : 1 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M P nato il 27/07/1974 a UDINE avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere L M';
MOTIVI DELLA DECISIONE M P ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla riconosciuta aggravante della provocazione di un sinistro stradale nonché al riconoscimento della colpevolezza. La doglianze sono manifestamente infondate perché non tengono conto della satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito, sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione della condotta, nonché della consolidata giurisprudenza di questa Corte. E' infatti principio ripetutamente affermato che per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/201;
Rv. 264419Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012;
Rv. 253734). E, nel caso in esame, è pacifico che l'imputato abbia urtato la vettura condotta da tale G S, il quale aveva avvisato le forze dell'ordine. In punto di responsabilità, poi, si deve sottolineare ancora in questa sede che la ricostruzione in fatto, oggetto di due pronunce conformi di colpevolezza, ove adeguatamente motivata, ed escluso ogni travisamento della prova, esula dal vaglio di legittimità. E, come detto, la sentenza impugnata reca ampia motivazione sul fatto che la l'elevatissimo tasso alcolemico, unitamente ad altri indizi analiticamente elencati (provenienza dell'imputato dal bar Da Pozzo di Udine prima di porsi alla guida;
descrizione della condotta da parte del Gabbai, quantità di alcool ingerito dopo l'incidente, insufficiente a determinare il rilevantissimo tasso riscontrato) conduceva alla certezza che l'imputato si fosse posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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