Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2019, n. 16908

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2019, n. 16908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16908
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMOnel procedimento a carico di: VENTOLA ALDO nato a RION ERO IN VULTURE il 26/09/1963 avverso l'ordinanza del 04/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere I P;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del PM territoriale. Udito il difensore avv.to S M che si asocia alle conclusioni del PG e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il tribunale della libertà di Brescia, con ordinanza in data 4 gennaio 2019, confermava il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Bergamo del precedente 3 dicembre 2018 che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di V A in quanto indagato dei delitti di autoriciclaggio ed usura.

1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla esclusione della configurabilità di condotte punibili ex art. 648 terl cod.pen. operata dal tribunale della libertà sia in riferimento ai fatti di cui al capo b) che al capo e), benchè si fosse in presenza di condotte idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro trasferito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Va al proposito ricordato come la norma sull'autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione del profitto illecito poste n essere dallo stesso autore del delitto presupposto;
tuttavia il legislatore raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all'investimento dei profitti operate dall'autore del delitto contro il patrimonio costituiscono post factum non punibili, ha limitato la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la
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