Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2019, n. 16908

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2019, n. 16908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16908
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMOnel procedimento a carico di: VENTOLA ALDO nato a RION ERO IN VULTURE il 26/09/1963 avverso l'ordinanza del 04/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere I P;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del PM territoriale. Udito il difensore avv.to S M che si asocia alle conclusioni del PG e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Il tribunale della libertà di Brescia, con ordinanza in data 4 gennaio 2019, confermava il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Bergamo del precedente 3 dicembre 2018 che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di V A in quanto indagato dei delitti di autoriciclaggio ed usura.

1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla esclusione della configurabilità di condotte punibili ex art. 648 terl cod.pen. operata dal tribunale della libertà sia in riferimento ai fatti di cui al capo b) che al capo e), benchè si fosse in presenza di condotte idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro trasferito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Va al proposito ricordato come la norma sull'autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione del profitto illecito poste n essere dallo stesso autore del delitto presupposto;
tuttavia il legislatore raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all'investimento dei profitti operate dall'autore del delitto contro il patrimonio costituiscono post factum non punibili, ha limitato la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito economico- finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate, appunto, ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile), da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile). La norma punisce quindi soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica specifica di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Come già affermato da questa corte il legislatore richiede pertanto che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a fare ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Rv. 267459). Fatte tali premesse, deve ritenersi che il tribunale della libertà di Brescia non si sia adeguatamente confrontato con le doglianze specificamente dedotte dal pubblico ministero di Bergamo con l'atto di appello ex art. 310 cod.proc.pen.. Invero, con il gravame proposto avverso il provvedimento di primo grado, la pubblica accusa pur in assenza di sintesi, aveva comunque dettagliatamente ricostruito i movimenti di assai consistenti somme di denaro effettuati attraverso i bonifici a società estere ed i successivi ritrasferinnenti a soggetti fisici e giuridici, riconducibili sempre all'indagato Ventola. E rispetto a tali circostanze evidenziate nell'appello, il tribunale della libertà nel provvedimento impugnato con il presente ricorso, pur non escludendo che tali attività di ritrasferimento potrebbero avere natura chiaramente dissinnulatoria, vi attribuisce, aprioristicamente, natura connessa alla attività imprenditoriale della società di cui al capo b, circostanza questa che l'appello escludeva categoricamente risultando che il conto corrente della società straniera (Southern ltd) aveva saldo pari a zero prima delle operazioni incriminate sicchè chiaramente si trattava di struttura non operativa. Analogamente per il capo e), il tribunale omette di confrontarsi adeguatamente con l'ulteriore dato della natura estera (e precisamente tunisina) dell'altra compagine sociale cui pure vengono trasferiti importi rilevanti provento della precedente appropriazione indebita e della sorte del denaro ivi allocato. Posto quindi, e ciò il tribunale non sembra contestare, che la condotta di movimentazione del profitto illecito attraverso bonifici ed emissione di assegni circolari posta in essere dall'autore di un delitto presupposto a vantaggio di un terzo, persona fisica o giuridica, può integrare una condotta punibile ex art.648 terl cod.pen., in quanto ostacola concretamente l'identificazione del profitto illecito posto che, attraverso il mutamento della titolarità formale del denaro o del bene di provenienza illecita, correttamente il procuratore della Repubblica che ha proposto ricorso ha evidenziato che la sola circostanza dell'intervenuta tracciabilità delle operazioni che costituisce l'effetto delle indagini poste in essere dopo il compimento del reato non può determinare una valutazione di inidoneità ex ante della condotta. E lo stesso organo dell'accusa impugnante ha evidenziato nell'atto di appello e poi nel presente ricorso, come nel caso in esame il trasferimento di una ingente somma di denaro sia stato effettuato non in favore di una sola persona fisica o giuridica, bensì a vantaggio di una costellazione di società distinte, che a loro volta operavano nuove operazioni di trasferimento. Si impone pertanto una nuova valutazione da parte del tribunale del riesame in ordine alla effettiva e concreta capacità dissimulatoria delle operazioni effettuate attraverso le operazioni di trasferimento ed intestazioni a terzi anche in considerazione della natura estera delle società beneficiate da tali operazioni, che l'organo del pubblico ministero aveva devoluto con l'atto di appello sul punto non adeguatamente vagliato nel provvedimento oggetto del presente ricorso. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Brescia che in sede di nuovo giudizio si atterrà ai principi sopra indicati.
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