Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2021, n. 18491

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., solo per le controversie devolute in via generale alla giurisdizione amministrativa. Ne deriva che è inammissibile il ricorso proposto ex art. 111, comma 8, Cost. volto a contestare la pronuncia d'inammissibilità del ricorso a tale rimedio, giustificata dalla appartenenza dell'atto impugnato all'ambito della giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. e non alla ipotesi generale di cui all'art. 7, comma 8, cit., dal momento che il vizio contestato attiene alla esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2021, n. 18491
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18491
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

1849 11 2 1 REPUBBLICA ITAIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta da: *RIC.

CONTRO

FRANCESCO TIRELLI - Presidente f.f. DECISIONI DI GIUDICI GIUDICI SPECIAI |(CONS. DI STATO ETC.) GIACOMO TRAVAGLINO - Pres. di sezione Ud. 22/06/2021 - PL LUCIA ESPOSITO - Consigliere- R.G.N. 13556/2019 ENRICO SCODITTI - Consigliere - спал8491 Rep. ABERTO GIUSTI - Consigliere - C. A CRRATO - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - C MTA - Consigliere - ANTONIO SCARPA Rel. Consigliere if ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13556-2019 proposto da: SITRASB S.P.A. SOCIETA' ITAIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIARDINI, MANUELA AESSANDRO MAZZA, UMBERTO SANVIDO;
ricorrente - contro 273 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERAE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, depositato il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AESSSANDRO PEPE, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

La SITRASB s.p.a. Società Italiana Traforo Gran San - Bernardo , concessionaria della costruzione e gestione del traforo del Gran San Bernardo, propone ricorso per motivi di giurisdizione avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2018. Tale decreto ha dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il lt ricorso straordinario avanzato dalla società contro il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2017, che aveva approvato solo parzialmente la "perizia di variante tecnica 2" e rideterminato in € 28.145.608,21 (anziché in € 45.495.432,79, come indicato dalla concessionaria) l'importo dei lavori. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si difende con controricorso. Ric. 2019 n. 13556 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- Il Consiglio di Stato, nel parere n. 00774/2018, spedito in data 26 marzo 2018, ha osservato che la concessionaria SITRASB s.p.a. è legata da due distinti rapporti giuridici: quello corrente con l'Amministrazione concedente, disciplinato dalla Convenzione di concessione, l'altro corrente con l'impresa appaltatrice, disciplinato dal contratto di appalto e dal Codice dei contratti pubblici. La controversia in esame, avendo ad oggetto il provvedimento con cui l'Amministrazione concedente non ha approvato alcune voci di una perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla concessionaria, così esercitando un potere amministrativo autorizzatorio, secondo il parere del Consiglio di Stato si inserisce nel rapporto di concessione, ancorché proietti i suoi riflessi sul contratto di appalto. Il Consiglio di Stato, vertendosi, dunque, in materia di concessione di pubblico servizio, ha perciò ritenuto configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., con conseguente operatività dell'art. 120, comma 1, del medesimo c.p.a., il quale esclude, per le fattispecie ivi contemplate pur rientranti nella giurisdizione del giudice - amministrativo l'esperimento del rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il parere n. 00774/2018 del 26 marzo 2018 ha affermato che la previsione dell'art. 120, comma 1, c.p.a., circa l'impugnazione esclusiva con ricorso al TAR degli “atti delle procedure di affidamento", ricomprende anche tutte le controversie che attengono alle attività consequenziali che sono svolgimento dell'affidamento stesso, quale, nella specie, il provvedimento di approvazione di perizia di variante, di competenza dell'Amministrazione concedente. Ric. 2019 n. 13556 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- Il controricorrente Ministero

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi