Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2023, n. 7873

CASS
Sentenza
18 dicembre 2023
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18 dicembre 2023

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Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2023, n. 7873
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7873
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

07873-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO ROCCHI Sent. n. sez.4021/2023 Presidente - BARBARA CALASELICE CC-18/12/2023 GIORGIO POSCIA Relatore - R.G.N.31583/2023 ANGELO VALERIO LANNA FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS VA nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 05/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l'opposizione proposta da TO LL avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza in data 15 giugno 2022, con il quale era stata respinta la domanda di affidamento in prova avanzata dal predetto e, nel contempo, era stata concessa la detenzione domiciliare con riferimento alla condanna inflitta dal Tribunale di Catania con sentenza 30 gennaio 2014. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha integralmente confermato il provvedimento opposto condividendo le valutazioni svolte dal Magistrato di sorveglianza rispetto alla infondatezza della richiesta di ammissione alla più ampia delle misure alternative alla detenzione.

2. Avverso la predetta ordinanza TO LL, per mezzo dell'avv. Eugenio Antonello De Luca, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. In particolare il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione ed osserva che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto del fatto che egli svolgeva attività lavorativa, che il reato per il quale era stato chiesto l'affidamento risaliva al 2012 e che non era stato chiesto un aggiornamento della relazione dell'UEPE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato poiché la motivazione impugnata trascura elementi che invece dovevano indefettibilmente fare parte della valutazione complessiva rispetto alla domanda di affidamento in prova. alternativa2. Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare

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