Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11677
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UL TI nato a [...] il [...] ON IC nato a [...] il [...] ON IO nato a [...] il [...] TZ AL nato a [...] il [...] EN NC avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.04.2021, la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza emessa in data 15.12.2020 dal Tribunale di MA nei confronti di LL TI, GI OL, SI GI e AT AL, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. per il capo 5), nonché concedendo a LL TI le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando nei confronti del predetto la pena in anni I e mesi 7 di reclusione ed euro 140 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata di condanna degli imputati per gli episodi di furto loro rispettivamente ascritti ai capi da 1 a 5 .
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorsi per cassazione LL TI, GI OL e SI GI con atto a firma dell'Avv. Enrico Della Capanna, affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce:
2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, in ordine all'aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, contestata al capo 3), essendo erronea la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto la partecipazione di tre persone al furto commesso nei confronti della persona offesa, LL ER, sulla scorta delle intercettazioni 1065 e 1066, essendo intervenute tali conversazioni quando ancora gli imputati si trovavano alla sa, mentre il furto è avvenuto ben tre ore dopo;
inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è illogica laddove fonda la prova della sussistenza dell'aggravante sul fatto che la persona offesa LL avrebbe "visto tre persone aggirarsi alla festa prima della commissione del delitto", circostanza questa travisata dalla Corte territoriale, come si ricava dalle s.i.t. rese dal predetto;
2.2. con il secondo motivo, il vizio motivazione, in ordine all'aggravante della minorata difesa in relazione all'orario notturno, contestata al capo 3), atteso che l'orario notturno di commissione del fatto criminoso non è in sé automaticamente rilevante ai fini dell'aggravante , assumendo rilievo solo qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata;
il fatto che gli imputati possano aver profittato della disattenzione degli organizzatori, impegnati nelle operazioni di chiusura, è una circostanza del tutto indipendente ed autonoma rispetto all'orario notturno in cui il furto si è verificato;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. contestata al capo 4), per avere la Corte territoriale ritenuto che l'impossessamento della borsetta - che la proprietaria aveva lasciato incustodita a bordo dell'autovettura, prima di recarsi all'interno dell'autogrill mentre il marito l'attendeva all'esterno del veicolo- fosse caratterizzato dall'aggravante in questione;
tuttavia, la borsetta della p.o. non può essere in alcun modo considerata alla stregua del "bagaglio del viaggiatore", rappresentando oggetto che fa parte ed è inerente all'abbigliamento femminile;
inoltre la p.o. ha lasciato la borsetta incustodita a bordo dell'auto non per necessità e consuetudine ma per semplice comodità e noncuranza;
2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di GI OL di cui al capo 2), per avere la Corte territoriale ritenuto che il percorso effettuato dal LL e dal CI fosse il medesimo e che i due imputati abbiano viaggiato insieme, laddove , come dimostrato dalle celle telefoniche, i due imputati hanno seguito percorsi differenti;
2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione a GI OL e SI GI delle circostanze attenuanti generiche e di una pena più mite, avendo la Corte territoriale inflitto una pena pressochè sovrapponibile a quella di LL TI con la differenza che quest'ultimo ha partecipato a tutti e cinque gli episodi criminosi, mentre il SI GI ha partecipato solo ad uno di essi.
3. Hanno altresì proposto congiuntamente ricorsi per cassazione GI OL, SI GI e AT AL, con atto a firma dell'Avv. Liborio Cataliotti, affidando le proprie censure a cinque motivi, con i quali deduce:
3.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, in ordine alla responsabilità dell'imputato GI relativamente ai capi 2 e 3, emergendo dalla Corte territoriale più che una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, un'ipotesi basata su tre fattori: assenza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato, coincidenza delle celle agganciate con la p.o. in ordine al capo 2 e, infine, coincidenza delle celle agganciate dal LL (reo confesso) in relazione al capo 3;
orbene, la formulazione o meno da parte dell'imputato di ipotesi alternative rispetto alla sua asserita responsabilità per i reati contestati non deve rientrare nella valutazione del Giudice;
se così non fosse, si avrebbe un'inversione dell'onere della prova poiché si addebiterebbe all'imputato l'incombente di fornire lui stesso la prova della propria innocenza;
in secondo luogo, la Corte non prende posizione sull'osservazione della difesa inerente all'ampio margine di copertura delle celle telefoniche, ma si limita a valorizzare la medesima copertura telefonica riscontrata dall'imputato LL;
infine, la confessione del LL, dovrebbe essere strumentale all'ottenimento di benefici in termini di trattamento sanzionatorio e non strumentalizzata per estendere la condanna verso altri correi;
3.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. contestata al capo 3) riguardo la posizione di GI OL;
in proposito si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite in data 8 novembre 2021 n. 40275, prevedendo che la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa e la sola situazione astratta del tempo di notte;
3.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'erronea applicazione della norma penale in relazione agli artt. 110 e 624 c.p., in relazione al capo 4) riguardo alla posizione di SI GI, emergendo dalla sentenza impugnata che nella ricostruzione dei fatti vi è stata confusione nella persona offesa, che non è stata in grado di assegnare i vari ruoli ai concorrenti;
inoltre, la Corte territoriale non ha chiarito in cosa consistesse la condotta volta a distrarre la p.o. e comunque, il fatto che le persone offese si fossero prontamente accorte di quanto stesse accadendo, è sinonimo della inidoneità della condotta del SI;
3.4. con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art.606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 110 e 624 c.p., contestate nel capo 4), riguardo alla posizione di SI GI e AT AL, emergendo come lo AS si trovasse in prossimità dell'autovettura nell'attesa della moglie che era entrata nell'autogrill e dunque la sua posizione era quella della vigilanza dell'auto;
lo stesso si è accorto immediatamente della sottrazione, tanto che ha allarmato i presenti, monitorando costantemente la borsetta sottratta, senza mai perderla di vista;
nella fattispecie dunque si configura l'ipotesi del furto tentato, alla luce dei principi sanciti con la sentenza delle Sezioni Unite, 16 dicembre 2014, n. 52117, prevedendo che il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante la diretta osservazione da parte della persona offesa ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" hanno impedito la consumazione del delitto di furto restante allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo;
3.5 con il quinto motivo il vizio di violazione di legge, in relazione all' art. 62 bis c.p. quanto ai capi 1, 2 e 3 per GI OL e al capo 4) riguardo alla posizione di SI GI e di AT AL, per avere la Corte territoriale attribuito la medesima pena ai coimputati, senza concedere le attenuanti generiche e per avere riconosciuto la recidiva al SI, imputato per un solo capo di imputazione, rendendo sproporzionato il trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono nel loro complesso infondati.
1. Infondati sono i ricorsi proposti a LL TI, CI OL e OR GI, con atto a firma dell'Avv. Enrico Della Capanna.
1.1 Il primo motivo, con il quale i ricorrenti (LL e GI) si dolgono della riconosciuta aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, contestata al capo 3 (furto perpetrato in MA, presso il box cassa della manifestazione "Golese a tutta birra", approfittando della momentanea assenza dal box della p.o. -cassiere della manifestazione- LL ER, penetrando all'interno del box rompendo la finestra del box in plexiglass, asportando uno zaino contenente la somma di C 9.000 circa, pari all'incasso della serata), è manifestamente infondato. Il ricorrente, in proposito, omette di confrontarsi con gli elementi complessivamente valorizzati