Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 04591

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 04591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04591
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

.N. 782/2022 Rep. ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 782/2022R.G. proposto da V Z, titolare del Lido Bonavista sito in Porto Cesareo, rappresentato e difes o dagli Avv.ti V P, B A ed A D M, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, Corso Rinascimento n. 11,giusta procura speciale in calce al ricorso;
–ricorrente –

contro

COMUNE di PORTO CESAREO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A Q, con domicilio digitale giusta pro cura speciale in calce al controricorso;
–controricorrente – Oggetto: Ricorso contro decisioni di giudici speciali -Concessione demaniale marittima –Stabilimento balneare -Richiesta di proroga ai sensi dell’art. 1, commi 682 e683, l. n. 145/2018 –Diniego – Eccesso di potere avverso la sentenza n. 4216 /2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 3 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere G F T;

FATTI DI CAUSA

1. Con determinazione dirigenziale del 27 luglio 2007, la Regione Puglia concedeva a V Z l’utilizzo di un’area, situata in località “Palude Fede” del Comune di Porto Cesareo, per il periodo da l 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, destinata a parcheggio, spiaggia attrezzata e con realizzazione di un chiosco, sulla quale era avviata un’attività stagionale di stabilimento balneare. Negli anni successivi V Z– che , peraltro, prospettava di essere titolare della concessione in questione sin dal 1999 - chiedeva, ed otteneva, il rinnovo della concessione di anno in anno, fino, da ultimo,al 30 ottobre 2014. Quest’ultima determinazione, limitativa del periodo attribuito per la valutata esigenza di procedere all’individuazione del concessionario con procedure comparative, era impugnata con ricorso innanzi al

TAR

Lecce, con cui veniva altresì chiesto il riconoscimento della proroga fino al 31 dicembre 2020 in forza dell’art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dall’art. 34 duodecies, d.l. n. 179/2012. Il giudice amministrativo, peraltro, constatato che sulla citata disciplina era stato disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per valutarne la compatibilità con i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, sospendeva il giudizio fino a che non fosse intervenuta la suddetta pronuncia. Pure la Regione Puglia disponeva, in via di autotutela, la proroga delle concessioni in essere fino alla decisione della Corte di giustizia e, quindi, avviate le procedure di alienazione dei terreni che includevano le aree situate nella “Palude fede”, con successive determinazioni,anno per anno, concedeva al sig. Zonno di continuare ad utilizzare il bene in attesa della individuazione dell’acquirente e, poi, fino alla chiusura delle procedure di definizione della dividente demaniale, nel frattempo avviate.

2. Con istanza del 18 aprile 2019 V Z chiedeva al Comune di Porto Cesareo il rilascio di un provvedimento di proroga della concessione per ulteriori 15 anni ai sensi dell’art. 1, commi 675- 682 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che veniva denegato dall’amministrazione comunale per carenza dei presupposti oggettivi e formali, trattandosi di concessione non riconducibile a quellademaniale marittimae, inoltre, carente sul piano procedurale quanto alle modalità di scelta del concessionario. L’impugnazione del diniego era respinta dal TAR della Puglia –sez. staccata di Lecce posto che, estinto il precedente giudizio avverso il provvedimento di rinnovo della concessione fino all’ottobre 2014 per mancata riassunzione, la proroga prevista dal d.l. n.194/2009 non era mai stata applicata per l’efficace apposizione di un termine annuale ai rinnovi concessi, riconosciuti solo per motivi di opportunità, neppure potendosi qualificare l’assegnazione dell’area in termini di concessione demaniale marittima , d a cui l’inapplicabilità di quanto stabilito dalla legge n. 145/2018. La decisione era confermata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza in epigrafe, riteneva sì, contrariamente al giudice di primo grado, che il provvedimento concessorio avesse ad oggetto un bene demaniale marittimo, ma escludeva a favore della parte la sussistenza dei requisiti oggettivi per il riconoscimento della proroga prevista dall’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018. 3. Per quanto qui rileva, a tale conclusione il Consiglio di Stato perveniva in base al seguente ragionamento:a) tutti i provvedimenti concessori avevano durata stagionale e definita: la concessione rilasciata il 27 luglio 2007 aveva durata limitata alla stagione estiva;
le concessioni degli anni successivi, fino al 2016, pur con decorrenze differenti, erano per periodi “sostanzialmente annuali”;
parimenti limitata era stata la proroga adottata in attesa della decisione della Corte di giustizia;
pure per il 2017 e 2018 i provvedimenti, mirati ad ac consentire la continuazione del godimento dei beni alle pregresse condizioni avevano termine finale di durata al 31 dicembre;
tutti i provvedimenti concessori, in ogni caso, avevano validità stagionale atteso, tra l’altro, il costantemente previsto obbligo di “rimozione delle strutture al termine della stagione estiva” e che “al termine di durata della concessione le aree dovevano essere riconsegnate libere da cose e persone”;
la stessa parte era consapevole di tale fatto poiché la sua istanza era per “il rinnovo della concessione”;
b) il richiamo operato dall’art. 1, comma 683, l. n. 145/2018 al d.l. n. 194/2009 non comportava l’applicazione della proroga a tutte le concessioni in atto a quella data:se così fosse st ato “sarebbe bastato indicare la data del 30 dicembre 2009 senza alcun richiamo al decreto legge n. 194 del 2009”;
il riferimento andava pertanto inteso come diretto ad identificare quali fosserole concessioni demaniali marittime destinatarie della (nuova) proroga, da individua re in quelle che già avevano fruito della precedente ed erano vigenti alla data del 1° gennaio 2019. Ne ha derivato che il ricorrente, in quanto titolare di concessioni di durata annuale (o stagionale) e non di “concessioni di lunga durata (con scadenza fino al 31 dicembre 2012, più volte prorogato fino al 31 dicembre 2018)”,non aveva fruito, né poteva fruire, della proroga fino al 31 dicembre 2020 prevista dal d.l. n. 194/2009, e, quindi, cessata la concessione alla data del 31 dicembre 2018, non poteva neppure fruire della (nuova) proroga prevista dalla l. n. 145/2018 , entrata in vigore dal 1° gennaio 2019. 4. Avverso tale sentenza V Z ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui il Comune di Porto Cesareo ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380.bis.1 cod. proc. civ., con cui ha chiesto il rinvio in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla rimessione operat a dal
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