Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/08/2022, n. 30788

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/08/2022, n. 30788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30788
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAICONI ANDREA nato a FIRENZE il 13/12/1977 avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
udito il PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 18 dicembre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R A per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli di cui agli artt. 590, commi primo e secondo, e 583, comma primo, cod. pen. e ha confermato la statuizione di condanna del predetto al risarcimento dei danni in favore della parte civile R A. L'addebito formulato nei confronti del R consiste nell'aver trattato una le- sione muscolare di primo grado al bicipite femorale subita dal Rigoli mediante l'ap- plicazione di elettrodi dell'apparecchio elettrostimolatore ARP sulla coscia sinistra, aumentandone progressivamente la potenza elettrica fino a raggiungere quella mas- sima, nonostante tale procedura provocasse lancinanti dolori alla persona offesa, omettendo di monitorare la corretta applicazione della terapia effettuata, tanto da provocare un aggravamento delle lesioni precedentemente riportate e tali da arre- cargli lesioni personali gravi (in Firenze il 19 novembre 2012). Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di primo grado, rilevando che l'art. 4, comma 1, lett. a), d. Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude la competenza del Giudice di Pace in caso di lesioni colpose ri- conducibili a colpa professionale, concerne esclusivamente chi esercita una delle pro- fessioni intellettuali disciplinate dall'art. 2229 cod. civ. e che, solo dalla data di en- trata in vigore della I. 11 gennaio 2018, n. 3, (legge Lorenzin) era stato istituito il relativo ordine professionale dei terapisti.

2. Il R, a mezzo dei propri difensori, ricorre per Cassazione avverso la
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