Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2023, n. 2385
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In tema di mediazione, spetta alla parte che eccepisce l'esistenza di un accordo di riduzione della provvigione l'onere di darne prova in giudizio, costituendo esso un fatto impeditivo dell'efficacia delle tariffe.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 26901/2019 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 2385/2023 Data pubblicazione 26/01/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto: MEDIAZIONE PASQUALE D'ASCOLA Presidente PU 30/6/2022 ANTONIO SCARPA Consigliere MAURO CISCUOLO Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere R C Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26901/2019 R.G. proposto da: FRATTIN IMMOBILIARE s.n.c., domiciliata in ROMA, presso la cancel- leria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvo- cati GIUSEPPE PARENTE e ROBERTO LIMITONE;
- ricorrente -
contro
GESTIONI IMMOBILIARI s.a.s., domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 113, presso lo studio dell'avvocato R A G, che la rap- presenta e difende unitamente all'avvocato S P;
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 2153/2019, depositata il 27/5/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal consigliere R C;
Numero registro generale 26901/2019 Numero sezionale 1504/2022 Numero di raccolta generale 2385/2023 Data pubblicazione 26/01/2023 udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale C M, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La F immobiliare ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che, in riforma della sentenza di pri- mo grado, l'ha condannata a pagare alla Gestioni Immobiliari 102.600,00 Euro, a titolo di provvigione per la mediazione nella com- pravendita di un bene immobile. In primo grado il Tribunale di Vicen- za aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui la F Immobiliare era stata condannata a pagare 102.600,00 Euro, mentre l'aveva con- dannata a pagare la minor somma di 21.000,00 Euro. Il ricorso per cassazione della F Immobiliare è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Gestioni Immobiliari resiste con
contro
- ricorso, parimenti illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si dedu- ce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Cor- te di appello gravato la F Immobiliare dell'onere della prova dell'accordo sulla riduzione della provvigione all'1%. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di appello omesso di rilevare che era la Gestioni Immobiliari, in quanto attore sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, a dover provare l'accordo sulla provvigione al 3% dell'affare, e non già la F a dare la prova dell'accordo di riduzione all'1%. I primi due motivi sono da esaminare congiuntamente, in quanto s'incentrano sulla stessa questione, che investe l'onere della prova dell'accordo di riduzione della provvigione, sulla base del quale il giu- 2 di 6 – RG 26901/2019 – S2 – PU 30/672022 (n. 13) – Caponi Est. Numero registro generale 26901/2019 Numero sezionale 1504/2022