Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 02531
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Testo completo
iato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) IC RT, nato a [...] 1'11/11/1972;
Avverso la sentenza emessa il 26/05/2022 dalla Corte di appello di Ancona;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2019 il Tribunale di Fermo giudicava MA IC colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110 e 424 cod. pen., condannando l'imputato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di nove mesi di reclusione. L'imputato MA IC, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita AR LU Di IO.
2. Con sentenza emessa il 26 maggio 2022 la Corte di appello di Ancona, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da MA IC, confermava la decisione appellata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. L'appellante, inoltre, venica condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile AR LU Di IO.
3. I fatti di reato oggetto di contestazione riguardano il danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura Volkswagen Eco Up, targata ES259SR, di proprietà di AR LU Di IO, cagionato da MA IC, a Fermo, la notte del 6 dicembre 2015. La responsabilità di MA IC, innanzitutto, si riteneva dimostrata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, AR LU Di IO, che indicava l'imputato quale autore del danneggiamento incendiario della sua autovettura, individuando la causale dell'azione criminosa in un gesto ritorsivo nei suoi confronti, determinato dall'opposizione della vittima alla relazione sentimentale intrapresa dalla figlia, SE OT, con il ricorrente. Le dichiarazioni di AR LU Di IO, al contempo, si ritenevano corroborate dal contenuto della conversazione intercorsa tra AR LU Di IO e SE OT il 24 dicembre 2015, che era stata registrata privatamente dalla persona offesa su una pen -drive ed era stata acquisita dal Tribunale di Fermo all'udienza del 22 gennaio 2019. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato MA IC veniva condannato alle pene di cui in premessa.
3. Avverso la sentenza di appello l'imputato MA IC, a mezzo dell'avvocato Beatrice Indiveri, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., finalizzata a verificare il contenuto del colloquio intercorso tra AR LU Di IO e SE OT il 24 dicembre 2015, registrato privatamente dalla persona offesa su una pen-drive e acquisito dal Tribunale di Fermo il 22 gennaio 2019. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a IC ex art. 424 cod. pen., atteso che le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata, posta in essere con il posizionamento di un petardo sotto il veicolo della vittima, non consentivano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'imputato. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché di equivalenza, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi e dell'erronea valutazione della condizione di recidivo specifico infraquinquennale del ricorrente. Tale condizione, infatti, era stata affermata erroneamente, sulla base della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 13 dicembre 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Fermo, relativa a un reato commesso in epoca successiva al delitto