Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 09457
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6793/2017 R.G. proposto da:
LEPANTO
2 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GSUE'
BORSI
4, presso lo studio dell’avvocato G L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T G -ricorrente-
contro
AEOPORTO VALEIO CATULLO DI VEONA VILLAFRANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato LO P G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C F -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 308/2016 depositata il 17/02/2016. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art.23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale R M DELL’EBA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati LUIGI GLO, GRG TARZIA e CRISTIANA SPAGNOLO, per delega dell’avvocato GPE LO PINTO.
FATTI DI CAUSA
1. La L 2 s.r.l. ha proposto ricorso articolato in dieci motivi avverso la sentenza n. 308/2016 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 17 febbraio 2016. Resiste con controricorso l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
2. Con citazione dell’8 ottobre 2007 la s.r.l. L 2 convenne dinanzi al Tribunale di Verona la S.p.A. Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, per sentirla condannare al pagamento delle somme dovute (quantificate in € 1.947.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, in € 300.000,00 a titolo di compensi ed in € 200.000,00 a titolo di risarcimento;
in subordine, in € 2.415.000,00 per solo risarcimento conseguente alla mancata attivazione di una stazione di servizio lavaggio e vendita carburanti ;
in ulteriore subordine, in € 2.082.453,02 per ingiustificato arricchimento) in relazione al servizio di vigilanza e custodia, svolto dal 1999 al 2006, di un parcheggio multipiano sitoall'interno del complesso aeroportuale. Tale servizio di vigilanza era stato espletato, per quanto esponeva l’attrice, in forza di modifiche verbali convenute rispetto ad un più ampio rapporto tra le parti basato su un progetto approvato nell’ottobre del 1999 e di seguito in parte trasfuso in un contratto stipulato il 10 dicembre 1999. Il complessivo programma negoziale, frutto di articolate trattative, prevedeva, stando alle pretese della L, l’affidamento ad essa del servizio di assistenza stradale di prima utilità in prossimità dello scalo e, altresì, del servizio di sorveglianza e custodia del garage multipiano posto a servizio dello stesso, nonché dell'apertura e della gestione di un'area di servizio e vendita carburante e di lavaggio autovetture. Tuttavia, la convenzione da ultimo conclusa non faceva cenno alla stazione diservizio suddetta. La convenuta Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. contestò la fondatezza delle domande dell’attrice, assumendo che l’obbligo di custodia e vigilanza del parcheggio posto dal contratto inter partes in capo alla L era remunerato dalle attività di assistenza automobilistica (cosiddetto car valeting) affidate alla stessa sulle aree demaniali, e che nulla era stato formalmente convenuto in ordine alla messa di disposizione in favore della L della stazione di rifornimento carburanti ed autolavaggio.
3. Il Tribunale diVerona, con sentenza del 26 marzo 2013, rigettò le domande della s.r.l. L 2. In motivazione, il Tribunale si soffermò dapprima sull’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla convenuta, richiamando precedenti giurisprudenziali in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti all’affidamento a terzi, da parte del concessionario di un aeroporto, della gestione di un autoparcheggio in area antistante l'aerostazione, trattandosi di rapporto di subconcessione instaurato da un organismo di diritto pubblico, avente ad oggetto l'utilizzazione di un bene del demanio aeronautico, e venendo in discussione la questione stessa della previsione di un corrispettivo per tale concessione. Di seguito, il Tribunale di Verona espose che la natura di organismo di diritto pubblico comportava l’obbligo della forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, privando di rilevanza la deduzione di conclusioni o modifiche verbali dell’accordo per cui è causa. Inoltre, il primo giudice ricostruì il contenuto obbligatorio del contratto intercorso tra le parti alla stregua degli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata, concludendo che le attività di assistenza stradale di prima utilità i n prossimità dello scalo aeroportuale affidate alla L consentivano alla stessa un congruo introito economico e che la prestazione “gratuita” del servizio di sorveglianza ecustodia del garage multipiano (da espletare, cioè, “senza alcun compenso”, come sanciva l’articolo 3 della scrittura del 10 dicembre 1999 e come prevedeva prima ancora la lettera di accettazione della proposta L inoltrata dall’Aeroporto il 12 ottobre 1999) costituiva, in sostanza, il “canone” per l’esercizio di dell’attività di assistenza stradale. A queste condizioni, secondo il Tribunale, il rapporto contrattuale si era rinnovato di anno in anno, in difetto di tempestiva disdetta ai sensi dell’art. 7 della convenzione, fino al 30 novembre 2006. La sentenza di primo grado evidenziò inoltre che il contratto non contemplava la “messa a disposizione” altresì di rifornimento di carburanti e di autolavaggio, né risultavano modifiche scritte in tal senso dell’originario programma negoziale. Non di meno, il Tribunale esaminò anche l’esito della prova per testi e della CTU, pervenendo parimenti ad una valutazione negativa sulla fondatezza delle domande.
4. La Corte d’appello di Venezia ha poi respinto il gravame avanzato dalla s.r.l. L 2, motivando in ordine: alla insussistenza dell’obbligo di rimessione al primo giudice ex art. 353 c.p.c., applicabile ratione temporis , ed alla sussistenza peraltro della giurisdizione ordinaria;
alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto atipico, misto, di subconcessione (per quanto attiene alle attività di car valeting) e come appalto di servizio pubblico (per quanto attiene all'attività di custodia e di sorveglianza del parcheggio multipiano, svolta dalla L a vantaggio dell'Aeroporto e non, invece, direttamente a vantaggio della generalità degli utenti dello scalo);
alla relazione di sinallagmaticità intercorrente tra le attività di car valeting e l'attività di custodia e di sorveglianza del parcheggio multipiano, con “prevalenza”, tuttavia, della causa di appalto di servizio pubblico, a giustificazione dell’affermata giurisdizione del giudice ordinario;
alla mancata consacrazione in forma scritta – necessaria ad substantiam – della previsione contrattuale inerente all’apertura di una stazione di lavaggio e vendita di carburanti autorizzata dall'Aeroporto ;
alla mancata conferma pure mediante prova per testi del nesso sinallagmatico tra l'apertura della stazione di carburante e di lavaggio e l'affidamento a L del servizio di custodia e sorveglianza del multipiano;
al riscontro documentale dell’offerta della L del 30 giugno 1999 e dell’accettazione dell’Aeroporto del 12 ottobre 1999, confluite nel contratto del 10 dicembre 1999, privo di riferimenti alla stazione di carburante e lavaggio;
all’esistenza di un corrispettivo per l'attività di custodia e di sorveglianza del parcheggio multipiano, costituito, come già detto, proprio dalla concessione alla L del servizio di car valeting, ovvero di interventi di prima utilità nel settore dell'assistenza automobilistica;
alla esclusione dell’eventuale antieconomicità in fatto dell'accordo per L, la quale avrebbe potuto avvalersi della facoltà di disdetta impedita del rinnovo annuale ai sensi dell’articolo 7 del contratto;
alla negazione di profili di responsabilità contrattuale o precontrattuale dell’Aeroporto;
all’assorbimento del motivo sull’ingiustificato arricchimento.
5. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale. La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Non sussistono ragioni, tra quelle contemplate dall’art. 374 c.p.c., per rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, come invece richiesto dalla ricorrente con istanza ai sensi dell’art. 376, comma 2, c.p.c. e dell’art. 139 disp. att. c.p.c.
2. Va premesso che il ricorso della L 2 s.r.l. (“L”) si articola in dieci motivi e si sviluppa in cinquantasei pagine, la memoria ex art. 378 c.p.c. della medesima ricorrente si struttura in cinquantasette pagine, mentre il relativo controricorso della Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (“Aeroporto”) si sviluppa in quarantasei pagine. Considerata la particolare ampiezza degli atti di parte, nella redazione della presente sentenza si farà sintetico rinvio per relazione alle censure ed agli argomenti ivi contenuti.
3. Il primo motivo del ricorso della L denuncia la violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 353, comma 1 , c.p.c., in combinato disposto con l'art. 161 c.p.c., in relazione alla mancata remissione dellacausa al giudice di primo grado, pur avendo la Corte d’appello accertato che il Tribunale di Verona avevasbagliato nel ritenersi privo di giurisdizione. Il secondo motivo di ricorso denuncia parimenti la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 353, comma
LEPANTO
2 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GSUE'
BORSI
4, presso lo studio dell’avvocato G L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T G -ricorrente-
contro
AEOPORTO VALEIO CATULLO DI VEONA VILLAFRANCA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato LO P G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C F -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 308/2016 depositata il 17/02/2016. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art.23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale R M DELL’EBA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati LUIGI GLO, GRG TARZIA e CRISTIANA SPAGNOLO, per delega dell’avvocato GPE LO PINTO.
FATTI DI CAUSA
1. La L 2 s.r.l. ha proposto ricorso articolato in dieci motivi avverso la sentenza n. 308/2016 della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 17 febbraio 2016. Resiste con controricorso l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
2. Con citazione dell’8 ottobre 2007 la s.r.l. L 2 convenne dinanzi al Tribunale di Verona la S.p.A. Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, per sentirla condannare al pagamento delle somme dovute (quantificate in € 1.947.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, in € 300.000,00 a titolo di compensi ed in € 200.000,00 a titolo di risarcimento;
in subordine, in € 2.415.000,00 per solo risarcimento conseguente alla mancata attivazione di una stazione di servizio lavaggio e vendita carburanti ;
in ulteriore subordine, in € 2.082.453,02 per ingiustificato arricchimento) in relazione al servizio di vigilanza e custodia, svolto dal 1999 al 2006, di un parcheggio multipiano sitoall'interno del complesso aeroportuale. Tale servizio di vigilanza era stato espletato, per quanto esponeva l’attrice, in forza di modifiche verbali convenute rispetto ad un più ampio rapporto tra le parti basato su un progetto approvato nell’ottobre del 1999 e di seguito in parte trasfuso in un contratto stipulato il 10 dicembre 1999. Il complessivo programma negoziale, frutto di articolate trattative, prevedeva, stando alle pretese della L, l’affidamento ad essa del servizio di assistenza stradale di prima utilità in prossimità dello scalo e, altresì, del servizio di sorveglianza e custodia del garage multipiano posto a servizio dello stesso, nonché dell'apertura e della gestione di un'area di servizio e vendita carburante e di lavaggio autovetture. Tuttavia, la convenzione da ultimo conclusa non faceva cenno alla stazione diservizio suddetta. La convenuta Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. contestò la fondatezza delle domande dell’attrice, assumendo che l’obbligo di custodia e vigilanza del parcheggio posto dal contratto inter partes in capo alla L era remunerato dalle attività di assistenza automobilistica (cosiddetto car valeting) affidate alla stessa sulle aree demaniali, e che nulla era stato formalmente convenuto in ordine alla messa di disposizione in favore della L della stazione di rifornimento carburanti ed autolavaggio.
3. Il Tribunale diVerona, con sentenza del 26 marzo 2013, rigettò le domande della s.r.l. L 2. In motivazione, il Tribunale si soffermò dapprima sull’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla convenuta, richiamando precedenti giurisprudenziali in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti all’affidamento a terzi, da parte del concessionario di un aeroporto, della gestione di un autoparcheggio in area antistante l'aerostazione, trattandosi di rapporto di subconcessione instaurato da un organismo di diritto pubblico, avente ad oggetto l'utilizzazione di un bene del demanio aeronautico, e venendo in discussione la questione stessa della previsione di un corrispettivo per tale concessione. Di seguito, il Tribunale di Verona espose che la natura di organismo di diritto pubblico comportava l’obbligo della forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, privando di rilevanza la deduzione di conclusioni o modifiche verbali dell’accordo per cui è causa. Inoltre, il primo giudice ricostruì il contenuto obbligatorio del contratto intercorso tra le parti alla stregua degli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata, concludendo che le attività di assistenza stradale di prima utilità i n prossimità dello scalo aeroportuale affidate alla L consentivano alla stessa un congruo introito economico e che la prestazione “gratuita” del servizio di sorveglianza ecustodia del garage multipiano (da espletare, cioè, “senza alcun compenso”, come sanciva l’articolo 3 della scrittura del 10 dicembre 1999 e come prevedeva prima ancora la lettera di accettazione della proposta L inoltrata dall’Aeroporto il 12 ottobre 1999) costituiva, in sostanza, il “canone” per l’esercizio di dell’attività di assistenza stradale. A queste condizioni, secondo il Tribunale, il rapporto contrattuale si era rinnovato di anno in anno, in difetto di tempestiva disdetta ai sensi dell’art. 7 della convenzione, fino al 30 novembre 2006. La sentenza di primo grado evidenziò inoltre che il contratto non contemplava la “messa a disposizione” altresì di rifornimento di carburanti e di autolavaggio, né risultavano modifiche scritte in tal senso dell’originario programma negoziale. Non di meno, il Tribunale esaminò anche l’esito della prova per testi e della CTU, pervenendo parimenti ad una valutazione negativa sulla fondatezza delle domande.
4. La Corte d’appello di Venezia ha poi respinto il gravame avanzato dalla s.r.l. L 2, motivando in ordine: alla insussistenza dell’obbligo di rimessione al primo giudice ex art. 353 c.p.c., applicabile ratione temporis , ed alla sussistenza peraltro della giurisdizione ordinaria;
alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto atipico, misto, di subconcessione (per quanto attiene alle attività di car valeting) e come appalto di servizio pubblico (per quanto attiene all'attività di custodia e di sorveglianza del parcheggio multipiano, svolta dalla L a vantaggio dell'Aeroporto e non, invece, direttamente a vantaggio della generalità degli utenti dello scalo);
alla relazione di sinallagmaticità intercorrente tra le attività di car valeting e l'attività di custodia e di sorveglianza del parcheggio multipiano, con “prevalenza”, tuttavia, della causa di appalto di servizio pubblico, a giustificazione dell’affermata giurisdizione del giudice ordinario;
alla mancata consacrazione in forma scritta – necessaria ad substantiam – della previsione contrattuale inerente all’apertura di una stazione di lavaggio e vendita di carburanti autorizzata dall'Aeroporto ;
alla mancata conferma pure mediante prova per testi del nesso sinallagmatico tra l'apertura della stazione di carburante e di lavaggio e l'affidamento a L del servizio di custodia e sorveglianza del multipiano;
al riscontro documentale dell’offerta della L del 30 giugno 1999 e dell’accettazione dell’Aeroporto del 12 ottobre 1999, confluite nel contratto del 10 dicembre 1999, privo di riferimenti alla stazione di carburante e lavaggio;
all’esistenza di un corrispettivo per l'attività di custodia e di sorveglianza del parcheggio multipiano, costituito, come già detto, proprio dalla concessione alla L del servizio di car valeting, ovvero di interventi di prima utilità nel settore dell'assistenza automobilistica;
alla esclusione dell’eventuale antieconomicità in fatto dell'accordo per L, la quale avrebbe potuto avvalersi della facoltà di disdetta impedita del rinnovo annuale ai sensi dell’articolo 7 del contratto;
alla negazione di profili di responsabilità contrattuale o precontrattuale dell’Aeroporto;
all’assorbimento del motivo sull’ingiustificato arricchimento.
5. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale. La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Non sussistono ragioni, tra quelle contemplate dall’art. 374 c.p.c., per rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, come invece richiesto dalla ricorrente con istanza ai sensi dell’art. 376, comma 2, c.p.c. e dell’art. 139 disp. att. c.p.c.
2. Va premesso che il ricorso della L 2 s.r.l. (“L”) si articola in dieci motivi e si sviluppa in cinquantasei pagine, la memoria ex art. 378 c.p.c. della medesima ricorrente si struttura in cinquantasette pagine, mentre il relativo controricorso della Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (“Aeroporto”) si sviluppa in quarantasei pagine. Considerata la particolare ampiezza degli atti di parte, nella redazione della presente sentenza si farà sintetico rinvio per relazione alle censure ed agli argomenti ivi contenuti.
3. Il primo motivo del ricorso della L denuncia la violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 353, comma 1 , c.p.c., in combinato disposto con l'art. 161 c.p.c., in relazione alla mancata remissione dellacausa al giudice di primo grado, pur avendo la Corte d’appello accertato che il Tribunale di Verona avevasbagliato nel ritenersi privo di giurisdizione. Il secondo motivo di ricorso denuncia parimenti la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 353, comma
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