Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2019, n. 38717

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2019, n. 38717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38717
Data del deposito : 19 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 04/05/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
sentito il Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Gian Mario Ramondini;
RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Asti del 17 gennaio 2017, che aveva affermato - all'esito del giudizio abbreviato - la responsabilità penale di AU IA in ordine al delitto di furto aggravato di energia elettrica, rideterminato il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. Gian Mario Ramondini, affidando le proprie censure a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento alle censure proposte con l'atto d'appello per avere la corte territoriale omesso di valutare specifiche allegazioni difensive, relative al volume dei consumi precedenti e successivi all'accertamento, come documentato dalle fatture prodotte ed all'irrogazione della sanzione amministrativa, rilevante ai fini del ne bis in idem, in violazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio, in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno sulla recidiva.

CONDIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1.11 primo motivo di ricorso è genericamente formulato e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta vizio della motivazione in conseguenza della mancata risposta ai motivi di gravame, con i quali si era prospettata l'omogeneità dei flussi di consumo antecedenti e successivi all'accertamento dell'abusivo prelievo e la violazione del principio del ne bis in idem in relazione all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 59 d. Igs. 504/1995, omettendo di confrontarsi con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

1.1.Quanto al primo aspetto, la sentenza impugnata ha valutato le produzioni difensive rilevando - in punto di esclusione dell'asserita buona fede dell'imputato ed alla stregua di consolidate massime d'esperienza - che la determinazione degli importi è stata effettuata «sulla base di consumi non effettivi - in mancanza di letture del contatore - ma presunti, in attesa di conguaglio». Di guisa che la

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