Cass. civ., sez. II, sentenza 12/09/2002, n. 13310

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Il principio dell'intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni - di qualunque natura - purché compresi nell'asse ereditario; ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 cod. civ. il testatore che abbia lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la piena proprietà di crediti, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l'attribuzione dell'usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato, ma istituzione di erede, e che l'attribuzione della proprietà piena di alcune categorie di beni vale come istituzioni di erede, se essi sono intesi come quota dei beni del testatore.

In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/09/2002, n. 13310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13310
Data del deposito : 12 settembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F PI - Presidente -
Dott. A VLA - Consigliere -
Dott. A EANTE - rel. Consigliere -
Dott. G NNO - Consigliere -
Dott. G SO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 4094/98 proposto
da
B FELICE, BONAVENTURA ANGIOLINA e BONAVENTURA MICHELE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Giolitti n. 202, presso lo studio dell'Avv. P C che rappresenta e difende i primi due come da procura a margine del ricorso e il terzo come da procura per notaio A I.

- ricorrenti -

contro
DE L TILDE, DE L MRIO, DE L AA, DE L LGI, DE L N, DE L W e DE L CA, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Pietralata n. 320, presso lo studio dell'Avv. G M R che li rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.

- controricorrenti -

e contro
DE L LGI, DE LALLO VANDA, DE L CA, DE L AA, DE L TELDE MARIA CONCETA, DE L MRIO e DE L N CARMELA, eredi di DE L C ANIO.
- intimati con integrazione del contraddittorio -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 904/97 del 23.09.1997/02.10.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.02.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti P C e Gigliola Ricci Mazza. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.12.1987, F e Angiolina (o A) B, premesso che erano insieme agli altri due germani M e L B comproprietari, in qualità di eredi di L F B, in virtù del testamento del 4.7.75, dei beni immobili siti in San Severo alla via Croghan nn. 236 e 240, con i mobili ivi esistenti;
che dopo la morte di G D L, coniuge del de cuius ed usufruttuaria, la sorella di questa T D L si era immessa nel possesso di tali beni senza alcun titolo;
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Foggia la suddetta T D L al fine di sentirla condannare al rilascio dei beni in questione illegittimamente detenuti e al risarcimento dei danni.
Costituitasi la D L contestava la domanda, assumendo che, essendo il de cuius L B deceduto il 1^ febbraio 1984, dopo l'entrata in vigore delle legge 19.5.1975 n. 151, la disposizione testamentaria che considerava la moglie semplice usufruttuaria, doveva ritenersi nulla, con la conseguenza che si era aperta la successione legittima e che alla sorella spettavano (ex art 582 c.c.) i due terzi dell'asse ereditario. Spiegava, pertanto,
domanda riconvenzionale chiedendo che fosse riconosciuto il suo diretto di successione in ordine ai beni pervenuti alla defunta G D L unitamente agli altri coeredi, istando per la divisione dell'eredità. Faceva presente che dopo la morte del de cuius L B (deceduto senza figli), gli eredi legittimi, cioè la moglie G D L per due terzi e i nipoti (figli del fratello pre morto D Bonavenuta, cioè) F, A, L e M B per un terzo, avevano fatto regolare denuncia di successione e che il coerede L B aveva venduto la propria quota di eredità a G D L. Nel giudizio intervenivano i germani della convenuta, C A, L, W, C, A, M e N D L, che aderivano alle richiesta dalla congiunta T D L. Interveniva anche M B, fratello degli attori. Veniva quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro fratello L B.
Gli attori chiedevano ed ottenevano sequestro giudiziario dei beni immobili, affidati in custodia a T D L. Con sentenza non definitiva del 25.6/16.10.1993, il Tribunale così provvedeva:
1) dichiara che il compendio ereditario relitto di B L con testamento pubblico del 4 luglio 1975, attuate le riduzioni prescritte a tutela delle quote degli eredi legittimari, va diviso secondo le seguenti quote: 1/2 a favore del coniuge superstite D L G, deceduta a sua volta nel 1985, e l'altra metà a favore degli eredi testamentari nipoti "ex frate" del de cuius ed in parti uguali (1/4 dell'altra metà ciascuno) a favore di B F, A, L e M;

2) dichiara che, a seguito della vendita da parte di B L fu D di una parte della sua quota di eredità (1/4 di 1/3 dell'intero asse) a favore di D L G e a seguito del decesso di quest'ultima, la cui eredità è devoluta "ab intestato" per 1/2 a favore del genitore D L C e per l'altra metà in parti uguali (1/7 di 1/2) a favore dei germani D L T, C, W, A, N, M e L, i beni ereditari in comunione vanno divisi tra tutti i succitati condividenti secondo le quote seguenti: 7/24 a D L C;
3/24 a ciascuno degli eredi B F, B A e B M;
1/24 ciascuno a D L T, D L L, D L W, D L C, D L A, D L N e D L Ilario;
1/24 a B L fu D;

3) dichiara che gli eredi di D L G, ciascuno in proporzione alla propria quota relativa all'eredità predetta, devono versare la somma di L.

1.050.000. e che D L T deve versare quella di L. 600.000, somma eventualmente da rivalutare fino al momento di formazione del progetto di divisione e che fanno parte del patrimonio da devolvere, unitamente ai due beni immobili e mobili ivi compresi, secondo le quote in precedenza determinate;

4) rimette la causa in istruttoria per le ulteriori disposizioni e per la trattazione dei capi delle domande non decisi, come da separata ordinanza".
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 904/97 del 23.09.1997/02.10.1997, che rigettava l'impugnazione di F, Angiolina e M B, condannandoli alla rifusione delle spese legali del grado. Premesso che la decisione del Tribunale non era definitiva, per cui non erano ammissibili le censure relative al mancato esame di quelle domande per le quali vi era stata remissione in istruttoria, osservava la Corte d'appello che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che T D L deteneva l'immobile come coerede e che lo aveva messo a disposizione per lo scioglimento della comunione. Peraltro l'autorizzazione al sequestro presupponeva che sulla domanda di rilascio non era stata emesso alcun provvedimento definitivo, essendosi il Tribunale limitato a riconoscere il diritto ereditario, pro quota, della D L.
La Corte d'appello escludeva che il Tribunale avesse pronunciato ultra petitum, osservando che la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può essere chiesta dai legittimari, loro eredi o aventi causa;
pertanto gli eredi di G D L erano legittimati all'azione di riduzione. Tale azione era da ritenersi proposta poiché T D L e gli altri coeredi intervenuti nel processo avevano, in riconvenzionale, dedotto la totale inefficacia del testamento perché in contrasto con la nuova normativa di cui alla l. n. 151/1975, con conseguente apertura della successione legittima, ovvero la parziale inefficacia del testamento stesso, con conseguente riconoscimento della sola quota di legittima spettante al coniuge superstite.
Osservava poi la Corte d'appello che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il testamento era lesivo dei diritti di riserva del coniuge superstite, dovendosi applicare la legge vigente al momento dell'apertura della successione, ancorché il testamento fosse stato redatto sotto il

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