Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2018, n. 21596
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nciato la seguente SENTENZA sui ricorso 10503-2016 proposto da: M L, SICUREZZA TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, rappresentati e difesi dagli avvocati A S ed A S;- ricorrenti - 2 z contro LA MERIDIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato P D M, che la rappresenta e difende;- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro C D N;- intimato - avverso la sentenza n. 4142/2015 della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI presso la CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Presidente M C;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. FATTI DI CAUSA 1. L M e T S, comproprietari di un appartamento deprezzatosi a seguito della realizzazione del nuovo asse viario di collegamento Napoli Est- Tangenziale di Napoli, con citazione notificata nel settembre del 2014, convennero in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (di seguito GSE), istituita presso la Corte d'appello di Napoli, La Meridionale s.r.I., concessionaria dei lavori, ed il Comune di Napoli, per sentirli condannare al pagamento delle indennità di cui all'art. 46 della I. n. 2359/1865. 2. Il giudice speciale, affermata la propria giurisdizione e ritenuta , \\_)i passivamente legittimata all'azione la sola società concessionaria, ha accolto l'eccezione di prescrizione da questa sollevata, ed ha pertanto rigettato la domanda, rilevando che l'asservimento di fatto dell'immobile all'opera pubblica non poteva farsi coincidere né con l'inizio né con l'ultimazione dei lavori, ma andava collocato in un momento intermedio, nella specie individuato alla data del 24.6.02, in cui era stato redatto il verbale di constatazione di avvenuta 3 Z q ultimazione del 10 e del 2° lotto, atteso che a tale data il tratto di strada realizzato aveva ormai assunto i suoi connotati definitivi e poteva essere percorso, nonostante la mancanza delle opere accessorie necessarie a consentirne l'apertura al traffico. 3. La sentenza, pubblicata il 23.10.015, è stata impugnata da L M e T S con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Meridionale ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per due motivi. Il Comune di Napoli non ha svolto attività difensiva. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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