Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20021
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OP NN NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore della parte civile, avv.Ruggeri, ha fatto pervenire memoria scritta, con cui n."," ha richiesto declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, conclusioni e nota spese. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito per un accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Messina del 25 marzo 2022, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Messina del 4 novembre 2021, che a sua volta aveva condannato AC OV SE per i reati di cui agli artt. 81 cpv.,493 cod. pen. - in relazione all'art. 479 cod. pen. - e di cui agli artt. 81 cpv.,619 cod. pen., commessi ad Itala il 25 e il 31 ottobre 2018 in danno di AI RO. Gli addebiti attengono alla falsa attestazione di aver affisso alla porta d'ingresso dello stabile d'indirizzo un avviso di mancato recapito di una raccomandata per temporanea assenza del destinatario, e, poi, di aver affisso alla porta d'ingresso la raccomandata medesima, nonché alla mancata consegna della corrispondenza diretta al destinatario stesso, AI RO.
1.Con un primo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto vizio di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e mancanza, apparenza, incongruità, inadeguatezza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto con l'atto di appello il AC, addetto ai recapiti postali, aveva invocato l'assoluzione per l'avvenuta dimostrazione dell'esistenza di una "prassi di consegna" della posta, concordata con il destinatario, AI RO, che lo aveva a sua volta riconosciuto, in virtù della quale la corrispondenza spedita a quest'ultimo avrebbe dovuto essere consegnata al di lui nipote AI PP, presso la bottega di quest'ultimo, pur distante ma facilmente accessibile, a differenza del sito di destinazione, la casa del denunciante, ubicata in zona impervia. Non solo, ma la Corte territoriale ha affermato che sussista comunque la commissione dei reati benchè sia emerso, per un verso, che il AI avesse convenuto tali modalità con l'imputato (e con i postini che lo avevano preceduto) per essere agevolato nel recapito della posta - salvo smentirlo in un secondo tempo - e, per altro verso, che il medesimo le avesse richieste in modo strumentale, al fine di eccepire successivamente di non aver ricevuto, senza sua colpa, la notifica di atti giudiziari, evidentemente attesi. La pronuncia oggetto del gravame