Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/03/2023, n. 12520

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/03/2023, n. 12520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12520
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCO ARMANDO nato a NAPOLI il 06/01/1982 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E P;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al secondo motivo. Lette le conclusioni scritte del difensore e procuratore speciale, avv. GNDREA ANFORA, per la parte civile pervenute in data 18/01/2023, unitamente alla nota spese, con le quali si insiste per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza, appellata ai soli fini civili, del Tribunale di Napoli in composizione monocratica del 14 gennaio 2013 nei confronti del ricorrente, ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione e lo ha condannato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile Fiat Group Automobiles S.p.a oltre spese processuali.Il Tribunale in composizione monocratica con la sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art.595 terzo comma cod. pen. per la condotta di diffamazione realizzata mediante pubblicazione sul portale Internet Youtube di un video nel quale lo stabilimento Fiat di P era equiparato ad un campo di concentramento e la figura di S M amministratore delegato a quella di H.

2.Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il R, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 576 e 597 cod. proc. pen. La Corte territoriale, nel riformare la decisione del giudice di primo grado, oltre a condannare il ricorrente al risarcimento del danno ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, modificando la formula di proscioglimento in primo grado che aveva assolto il R perché il fatto non sussiste. L'art.576 cod. proc. pen. che consente alla parte civile di impugnare la sentenza assolutoria ai soli effetti civili non può essere diretta anche ad una modifica delle statuizioni penali che sono sottratte al devolutum del giudice dell'appello. In assenza di una impugnazione del Pubblico ministero il gravame proposto dalla sola parte civile non può comportare una riforma dell'assoluzione pronunziata in primo grado.
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