Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2015, n. 10231

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L'art. 52 del c.c.n.l. ENEA del 31 dicembre 1982, nel prevedere la conservazione del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l'ente a favore dei dipendenti che ne fruiscono alla data di entrata in vigore del contratto collettivo, nella misura maturata nell'ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento, dà esecuzione all'art. 8 della legge 5 marzo 1982, n. 84, che, nel rinviare alla contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento economico del personale dipendente dell'ENEA, stabilisce che fino all'entrata in vigore del primo contratto continuino ad applicarsi le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e conferma i diritti di natura retributiva già acquisiti dai lavoratori interessati, ponendosi come norma regolatrice del rapporto. Ne consegue che la quantificazione del trattamento integrativo nei termini indicati dalla contrattazione collettiva non può essere considerata un illegittimo peggioramento rispetto a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 70 del 1975.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2015, n. 10231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10231
Data del deposito : 19 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M L - Presidente -
Dott. B D - Consigliere -
Dott. P A P - Consigliere -
Dott. A F - Consigliere -
Dott. B F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12218/2013 proposto da:
PALLESCHI FRANCO PLLFNC37H19D667J, PECORELLA ANDREA PCRNDR80P04H501D, nella qualità di erede di PECORELLA FRANCESCO, tutti domiciliati in ROMA,

LARGO DEI LOMBARDI

4, presso lo studio degli avvocati P P, A C, G A, che li rappresentano e difendono, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (già ENEA) C.F. 01320740580;

- intimata -
avverso la sentenza n. 3558/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2012 r.g.n. 4489/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. F B;

udito l'Avvocato P P;

dito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7/5/12, la corte d'appello di Roma, confermando sentenza del 6/5/08 del tribunale di Velletri, ha rigettato la domanda dei dipendenti dell'ENEA volta all'adeguamento della quota del trattamento integrativo del TFR, dovuto dal datore - sulla base di polizza assicurativa INA 33000, stipulata dal datore per il TFR dei dipendenti - in ragione del 20% della retribuzione, e quindi con adeguamento dei contributi assicurativi alla dinamica salariale ed aumento graduale proporzionato agli aumenti stipendiali dei dipendenti, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 84 del 1982, con conseguente inapplicabilità dell'art. 52 del ccnl di settore del 1982 che detto adeguamento escludeva
(cristallizzando il trattamento a quello maturato a certa data). La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il trattamento in questione, avendo natura retribuiva e non previdenziale, era soggetto alla disciplina contrattuale collettiva. Ricorrono avverso tale sentenza i lavoratori per due motivi;
l'ENEA è rimasto intimato.
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1411 e 1920 c.c., per aver negato l'intangibilità del credito dei lavoratori ad opera dal ccnl, benché il relativo diritto fosse fondato sulla polizza assicurativa (su cui il contratto collettivo, quale res inter alios acta, non poteva incidere).
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione in ordine agli aspetti che precedono. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi: essi sono infondati.
La L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, previde che "i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". La L. n. 84 del 1982, art. 8, comma 1, dispose però che "il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della L. 20 marzo 1975, n. 70". Ne consegue che la previsione dell'art. 52 del

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