Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20400

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20400
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M ANTONIO nato a NAPOLI il 08/12/1986 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 511, emessa il 7 aprile 2022 e depositata in data 20 luglio 2022, la Corte di cassazione, Prima sezione penale, per quanto qui di interesse, dichiarava inammissibile il ricorso proposto per conto di A M, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, che in data 17 giugno 2019 aveva ridotto la pena nei confronti del predetto, escludendo l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., ferma restando in doppia conforme la ritenuta responsabilità penale per la partecipazione di M ad una associazione di tipo camorristico armata e a una associazione aggravata finalizzata al narcotraffico, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 309/90, con aggravamento ulteriore ai sensi dell'art. 7 I. 203/91. Avverso tale decisione della Corte di cassazione propone ora ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., M a mezzo dei suoi difensori muniti di procura speciale.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di A M consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il ricorrente, dopo avere definito l'ambito del giudizio, conseguente ad errore di natura percettiva, evidenzia come la Corte di cassazione sia incorsa in tale errore decisivo perché condizionante la decisione, in relazione al tema posto dal secondo motivo dell'originario ricorso, mosso per violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 238-bis, 605 cod. proc. pen. in ordine al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 indicato al capo d), oltre che per vizio di motivazione. L'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione è quello di aver ritenuto sussistenti fatti processuali che non sussistono, quali «la linearità dell'intersecarsi delle dichiarazioni del T M e del Carlo L R, che avrebbero dovuto riscontrarsi e dimostrare il tema censurato (il contributo di M all'associazione droga)» e la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia La T e L R. Il ricorrente riporta poi il contenuto delle dichiarazioni di T M, che riferiva delle attività nel narcotraffico svolte da M sotto la sua direzione («appoggio per la cocaina», «implicato nelle consegne effettuate insieme a Nico» e «nell'attività di preparazione delle dosi»), mentre Carlo L R affermava che «inoltre fuori mano guadagnava altri soldi con partite di cocaina che gestiva in autonomia vendendole a clienti privati, tramite Mariano», aggiungendo il L R che M «si interessava delle consegne per Mariano.. aveva la mesata da Mariano». L'errore percettivo avrebbe condotto, secondo il ricorrente, a ritenere tali dichiarazioni
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