Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2018, n. 17689

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2018, n. 17689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17689
Data del deposito : 19 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO US N. IL 18/11/1957 avverso la sentenza n. 668/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/07/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO -.- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott./ ?c- che ha concluso per /- ? e 9 Udito, per la parte civile, l'Avv /- Uditi difensor Avv. / (' c, < c . RITENUTO IN FATTO US RO, tramite i difensori ricorre per Cassazione avverso la sentenza 8.7.2016 con la quale la Corte d'Appello di Catania lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e 500,00 C di multa per la violazione degli artt. 81 cpv., 110, 629 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 e con la aggravante di cui all'art. 7 I. 2013/1991. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ricorso avv.to

ZICCONE

1) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 110 cod. pen. La difesa (richiamando Cass. sez. 5 3.7.2009 n. 30080) afferma che manca prova del contributo causale che l'imputato avrebbe prestato al- la consumazione del delitto di estorsione. La difesa sostiene che le dichia- razioni della persona offesa depongono in senso contrario al significato loro attribuito dalla Corte territoriale, nel senso che l'intervento del RO sa- rebbe stato del tutto occasionale, su richiesta della persona offesa e privo di qualsivoglia incidenza sulla volontà della persona offesa di pagare gli e- storsori. A conforto della tesi la difesa richiama il contenuto delle pagg. 10, 12, 15 del verbale dell'udienza preliminare del 31.1.2006. La difesa sostie- ne poi non essere ravvisabile alcuna pressione psicologica da parte dell'imputato sulla persona offesa, non essendo dimostrato che dalla orga- nizzazione mafiosa sarebbe stata formulata una richiesta alternativa (paga- re il pizzo o assumere dipendenti indicati dall'organizzazione). 2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) e de) cod, proc pen. erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. sotto il profilo dell'elemento psicologico, nonché illo- gicità e contraddittorietà della motivazione. La difesa sostiene che manca la prova che l'azione dell'imputato sia stata sorretta da dolo, emergendo nella stessa motivazione della decisione impugnata la prova fattuale e logica per la quale l'imputato non ebbe alcuna intenzione di avvantaggiare i "mafiosi", avendo avuto un ruolo marginale, occasionale e secondario, agendo per spirito di solidarietà con la vittima e non certo per proprio tornaconto nep- pure di carattere imprenditoriale. La difesa sostiene ancora che manca la prova che il RO abbia agito per conto dell'organizzazione criminale, es- sendo meramente enunciativa l'affermazione in senso contrario. La difesa richiama le dichiarazioni rese da AL EL, ZA US che, unitamente al CH, hanno consumato l'estorsione in danno del LL, sottolineando che: il collaboratore non riferisce di un ruolo at- tivo dell'imputato manca la prova di contatti tra il ricorrente e l'organizzazione criminosa. 3) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. in relazione alla partecipazione dell'imputato al delit- to di estorsione;
violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. in rela- zione alla necessità dei riscontri sulle dichiarazioni del collaboratore di giu- stizia;
illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova. La difesa sostiene che la Corte d'Appello avrebbe rinvenuto il "ri- scontro" oggettivo individualizzante delle dichiarazioni rese dal collaborato- re di giustizia in una prova logica, senza prendere in considerazione (per scartarle) la spiegazione alternativa in forza offerta e dalla quale poter de- sumere le ragioni di conoscenza fra l'imputato e la vittima. Secondo la dife- sa manca pertanto il "riscontro" ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen. alle dichiarazioni rese dal collaboratore CH. La difesa denuncia il vizio di illogicità della motivazione nel punto in cui la Corte territoriale afferma che l'imputato non sarebbe credibile RO, perché non avrebbe tempesti- vamente denunciato l'estorsione patita, quando anche lo stesso LL asua volta non aveva presentato alcuna denuncia.. 4) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 7 I. 203/1991 e vizio di carenza di motivazione. La difesa sostiene che la contestazione dell'aggravante ex art. 7 I. 203/1991 sarebbe errata: il ricorrente non faceva parte di organizzazioni mafiose, il suo intervento sarebbe stato limitato, con la conseguenza che nella specie la contestazio- ne dell'"uso del metodo mafioso" non avrebbe fondamento. Secondo la di- fesa neppure ricorre poi l'aggravante nella forma dell'

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