Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13072

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13072
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JLASSI MOURAD nato il 22/08/1994 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA ORESE;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16.3.2022 la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in stato di custodia cautelare in carcere da J M dal 17.2.2019 al 30.10.2019 (per complessivi mesi otto e giorni 13) in forza di ordinanza del Gip di Roma in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni volontarie. Con sentenza in data 30.10.2019, irrevocabile in data 18.5.2020, il Tribunale di Roma assolveva l'imputato dal reato di cui agli artt. 110, 628 comma 1, n. 3 cod.pen. per insussistenza del fatto e dal reato di cui agli artt. 110, 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto.

2. Avverso detta ordinanza J M, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. laddove il comportamento del ricorrente nel processo di merito é stato ritenuto integrante la colpa grave in luogo di una colpa lieve ovvero di una colpa non eziologicannente collegata all'errore del giudice della misura cautelare. Assume che i comportamenti attributi al lassi a titolo di colpa grave sono irrilevanti rispetto al motivo che ha causato l'ingiusta detenzione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

5. La difesa ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato;
il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, S e altri, Rv. 203638;
cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867;
Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252;
Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, +Nemala, Rv. 212114).
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