Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2005, n. 16067
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Nell'opposizione ad ingiunzione fiscale, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al (presunto) contribuente, vanno allegati e provati dalla amministrazione delle finanze, atteso che, se il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale integra una domanda diretta all'accertamento della illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore, questo ha l'onere di provare l'infondatezza della pretesa tributaria, allegando e dimostrando gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, solo quando si sia in presenza di una pretesa tributaria di cui siano dedotti, e quindi noti, i presupposti costitutivi.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE (già denominato ministero delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- ricorrente -
contro
P A, residente in Arzano (NA) alla Via Buonarroti n. 15, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Cavour n. 19 presso l'avv. ROCCO Vittorio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul ricorso incidentale condizionato (iscritto al n. 15804/99 di R.G.) proposto da:
P, come innanzi rappresentato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
il MINISTERO predetto, ut supra rappresentato e difeso;
- intimato -
entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 1066/98 depositata il 12 maggio 1998 dalla Corte di Appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella Pubblica udienza del 17 maggio 2005 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a P A il 28 giugno 1999(depositato il 17 luglio 1999), il MINISTERO delle FINANZE, in base ad un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 1066/98 depositata il 12 maggio 1998 dalla Corte di Appello di Napoli che, recependo l'impugnazione del P contro la decisione depositata il 19 settembre 1994 dal Tribunale di Napoli, aveva accolto l'opposizione proposta dallo stesso avverso l'ingiunzione del 13 giugno 1988 con la quale esso Ministero, ai sensi del RD 14 ottobre 1910 n. 639, aveva ingiunto al predetto di pagare la somma di L. 29.507.951 "a titolo di recupero del contributo del 2 luglio 1971 (?) erogato al condominio dallo stesso amministrato tramite il Comune di Napoli ai sensi della L. 874/80 (recante interventi urgenti a seguito del terremoto del 1980)".
Nel controricorso notificato il 5 agosto 1999 (depositato il 18 agosto 1999) il P, con la refusione delle spese processuali, instava per la declaratoria di inammissibilità del ricorso (per tardività) o per il suo rigetto nel merito e, in via incidentale, proponeva ricorso incidentale teso ad "affermare la inesistenza delle pretese violazioni delle leggi 874/80 e 187/72" recte, 187/82. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c, del ricorso incidentale, proposto dal P (iscritto al n.
15804/99 del R.G. degli affari civili di questa Corte) all'anteriore ricorso del Ministero (iscritto al n. 13854/99 del medesimo R.G.), perché aventi ad oggetto distinte impugnazioni spiegate avverso la medesima decisione.
2. La Corte di Appello, dando "priorità logico-giuridica" al "secondo motivo" del gravame ("attinente alla legittimazione sostanziale passiva", a suo dire "non contestata dall'appellata amministrazione"), ha accolto l'appello del PTSCOPO osservando:
"sull'ammissibilità, nel ... grado di appello, di tale motivo", nella dichiarata consapevolezza ("pur consapevole") "del contrario indirizzo di autorevole giurisprudenza", che "la questione sollevata non integra gli estremi di una "domanda" nuova, bensì quelli di una nuova "eccezione" formulata dall'assunto debitore al fine di contestare il fondamento della pretesa di pagamento dell'AF (sulla quale grava ogni onere di cui all'art. 2697, c. 1, cod. civ.)" per cui "detta eccezione come tale, non è soggetta a preclusione, ai sensi dell'art. 345 cpv c.p.c. (nel testo previgente alla "novella" del 1990, nella specie ancora applicabile in virtù delle disposizioni transitorie, trattandosi di processo di "vecchio rito")";sul fondamento dell'eccezione stessa, rilevarsi:
(a) "dall'esame testuale dell'atto, che effettivamente l'ingiunzione fu intimata non al condominio di via Lahalle n. 9 in persona del suo amministratore P A, bensì a quest'ultimo sic et simpliciter, e, dunque, di persona, non essendovi nel provvedimento alcuna specificazione o menzione della qualità dell'intimato, ma solo una generica menzione del "contributo in oggetto" (ma nessun "oggetto" è, tuttavia, indicato) e l'altrettanto generica motivazione che "i lavori non realizzano le finalità previste dalla, L. 874/80";
(b) "dagli incontestati atti prodotti in copia dall'opponente ('stato di avanzamentò dei lavori al 23/3/84, scrittura di appalto, denunzia d'inizio dei lavori del 12/12/83, avvisi di pagamento emessi dalla ragioneria comunale il 19/1 e 15/6/84)-" che il P, per converso, "71073 fosse il beneficiarlo del contributo" in quanto egli "aveva sempre agito non in proprio (nè quale condomino, qualità anche negata dall'appellante), bensì in veste di amministratore del condominio suddetto, a cui favore il contributo in questione era stato accordato".
La Corte territoriale, inoltre, aggiunge che, "non essendovi...alcun richiamo nell'ingiunzione alla precedente diffida alla restituzione, che l'A.F. assume (senza provarlo, non avendola mai prodotta) essere stata al P intimata "nella qualità", il provvedimento "deve ritenersi il legittimo, perché diretto a carico di soggetto non tenuto di persona ad alcun pagamento nei confronti dell'intimante e, nondimeno, esponente lo stesso, personalmente, alle conseguenze esecutive derivanti dalla mancata ottemperanza".