Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2021, n. 20346

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2021, n. 20346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20346
Data del deposito : 21 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G M, nato a Trieste il 21/2/1958 avverso la sentenza del 22/6/2020 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente S M;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocato M G, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. G M ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato quella di primo grado che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. a lui ascritto in imputazione.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. e vizi di motivazione là dove la sentenza impugnata attribuisce all'imputato l'obbligo di comunicare alla Fondazione ENASARCO, ente erogatore del trattamento pensionistico di cui beneficiava la madre del ricorrente e di cui quest'ultimo si sarebbe indebitamente appropriato, l'intervenuto decesso della beneficiaria. Invero, l'art. 72 del d.P.R. n. 396 del 2000 impone ai prossimi congiunti l'obbligo di comunicare la morte di una persona, entro ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui questa è avvenuta. A sua volta, è l'INPS che, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai Comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia assolto l'obbligo su di lui incombente di comunicazione al competente ufficiale di stato civile, tanto che l'INPS riceveva regolarmente da quest'ultimo la conseguente comunicazione già in data 8/4/2005 e interrompeva così ogni erogazione successiva. Gravava invece all'INPS, fatto il dovuto controllo sul Casellario delle pensioni, l'obbligo di comunicare all'ENASARCO l'avvenuto decesso del pensionato. Il ricorrente sarebbe dunque stato in buona fede allorché ha continuato a ricevere sul conto cointestato con la madre, caratterizzato da plurime movimentazioni risalenti alla sua attività professionale, il suddetto trattamento pensionistico. La percezione indebita da parte del ricorrente delle somme erogate dall'ENASARCO in favore della madre defunta integrerebbe comunque, al più, la fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen., tale reato risultando peraltro nel caso di specie improcedibile per mancanza di querela.

2.2. Violazione dell'art. 157 cod. pen. per avere la Corte di appello escluso l'avvenuta maturazione del termine massimo di prescrizione, nonostante l'intervenuto sequestro preventivo del conto corrente del ricorrente sul quale le somme in questione venivano accreditate dall'ENASARCO, sicché tali somme, già versate o da versare per ulteriori periodi, sarebbero state assolutamente indisponibili per l'imputato. Con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data del sequestro, eseguito il 14/5/2010.4. Il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e del difensore del ricorrente„ ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020.
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