Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2004, n. 4781

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In materia di lavoro agricolo, l'art. 9 quater, quarto comma, del D.L. primo ottobre 1996, n. 510, - convertito nella Legge n. 608 del 1996 - con clausola di salvezza per il decreto decaduto pone a carico dell'imprenditore non il semplice obbligo di regolare tenuta del registro d'impresa, ma distinti obblighi di comunicazione e di comportamento nei confronti di soggetti diversi (tenuta del registro, denuncia all'INPS e all'Ufficio del lavoro dell'avvenuta assunzione, consegna di copia della dichiarazione di assunzione ai lavoratori), da assolversi non in qualsiasi forma idonea allo scopo ma solo mediante fogli a lettura ottica tratti dal registro d'impresa, con la conseguenza che la mancata ottemperanza ad ogni singolo obbligo è autonomamente sanzionata dal successivo comma 18.

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano ritenersi tali "ab origine".

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della Legge 24 novembre 1981 n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile davanti al Pretore, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto (quale l'incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che lo opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod.proc.civ., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte della amministrazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2004, n. 4781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4781
Data del deposito : 9 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri, n. 25, presso l'avv. Luigi Manzi, che, unitamente all'avv. Siegfried Brugger, lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE - in persona del direttore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, margine del controricorso;

- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, n. 136 in data 15 giugno 2000 (R.G. 484/99);

sentiti, nella pubblica udienza del 14.10.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;

gli avv. Emanuele Coglitore per delega dell'avv. Manzi, e Michele Costai;

il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bolzano in composizione monocratica ha rigettato l'opposizione di IC GE contro l'ordinanza-ingiunzione n. 100446 del 1 febbraio 1999, emessa a suo carico dal direttore dell'Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano per il pagamento di L.

8.250.000 a titolo di sanzioni amministrative per avere assunto due cittadini extracomunitari senza la relativa iscrizione nel registro d'impresa, senza comunicare tale assunzione all'Inps e all'Ispettorato del lavoro e senza consegnare ai lavoratori la dichiarazione di assunzione e i prospetti paga. Il Tribunale ha giudicato infondato il motivo di opposizione secondo cui i fatti addebitati concretavano un'unica violazione, perché tutti riconducibili alla mancata tenuta del registro d'impresa. Motiva al riguardo la sentenza impugnata che l'art.

9-quater della legge n. 608 del 1996 prescrive una pluralità di condotte autonome da tenere nei
confronti di soggetti diversi (tenuta del registro, denuncia all'Inps e all'Ufficio del lavoro, consegna di copia della dichiarazione di assunzione ai lavoratori), con la conseguenza che ogni singola violazione è punita separatamente.
In relazione poi alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente, la sentenza ne ha rilevato la manifesta infondatezza perché lo specifico onere di denuncia all'Inps era stato previsto solo temporaneamente nel settore dell'agricoltura, fino alla realizzazione del sistema telematico. L'entità della sanzione, infine, è stata ritenuta adeguata nella misura del doppio del minimo.
La cassazione della sentenza è domandata da IC GE con ricorso per cinque motivi;
resiste con controricorso l'amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In ordine di pregiudizialità logica, va esaminato subito il secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, recante l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

1.1. Il motivo non ha fondamento giuridico.
Non può farsi applicazione nella controversia dello ius superveniens di cui all'art. 116, comma dodicesimo, della legge a 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di
norme sul collocamento.

1.2. La giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un. 29 gennaio 1994, n. 890;
Cass. 4 maggio 2002, n. 6405;
20 maggio 2002, n. 7328
), infatti, ha precisato che, in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla
legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole.

1.3. Nè il menzionato art. 116, comma dodicesimo, l. 388/2000, nel

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