Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2021, n. 36149

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2021, n. 36149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36149
Data del deposito : 5 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HI DO nato il [...] EO BA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. uditi i Difensori: è presente l'avvocato Riccardo PIAZZA, del Foro di FIRENZE, in difesa della parte civile NI IE, che insiste per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato Riccardo PIAZZA, del Foro di FIRENZE in sostituzione dell'avvocato Francesco STEFANI, del Foro di FIRENZE, come da delega a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa del COMUNE DI FIGLINE e INCISA VALDARNO, che insiste per il rigetto dei ricorsi. Deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. E' presente l'avvocato Alberto VANNI, del Foro di FIRENZE, in difesa dì LL IR, CO SA, LL FA, NI IO, DE CA RE, PI ED, HI RA, RI AR, RR LA, CC RI, NT IU, RA DD, NC BI, ND NZ, EL LI FA, BR LA, LL IN, LL SC, EL LI ER, che insiste per il rigetto dei ricorsi. Deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. E' presente l'avvocato Luca BISORI, del Foro di FIRENZE, in difesa di HI DO e EO BA, che, illustrando i motivi dei ricorsi, insiste per il loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze il 19 maggio 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Firenze il 12 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto RI GH e AR EO entrambi responsabili dei reati di inondazione colposa (capo B: artt. 449 e 426 cod. pen.), fatto commesso il 21 ottobre 2013, e di avere colposamente provocato pericolo di inondazione, omettendo di demolire il ponte dagli stessi fatto costruire e la cui ostruzione aveva procurato l'inondazione del 21 ottobre 2013 (capo A: art. 450 cod. pen.), fatto commesso dalla data della inondazione (verificatasi, appunto, il 21 ottobre 2013) al 9 febbraio 2015, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alle pene stimate, per ciascun reato, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore delle parti civili costituite. Altri coimputati (cioè amministratori e funzionari pubblici e costruttori) ai sensi dell'art. 113 cod. pen., per avere agito con condotte colpose indipendenti, sono stati separatamente giudicati.

2. I fatti, in estrema sintesi, così come concordemente ricostruiti dai giudici di merito. Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili di avere fatto costruire, senza nessun tipo di autorizzazione, un ponte carrabile sul torrente Ponterosso, affluente del fiume Arno, nel territorio del Comune di Figline LD (FI), ponte c.d. GH, servente unicamente i loro immobili (terreni ed edifici), immobili che altrimenti sarebbero stati interclusi e che così venivano collegati alla strada pubblica (via Norcenni). E si è ritenuto essere stato tale ponte realizzato male, cioè con una sezione utile di deflusso ("luce") inidonea per dimensioni a consentire, in caso di piena, il normale deflusso delle acque e del materiale trasportato a valle. Il problema della pericolosità della struttura, proprio per la insufficienza dimensionale della luce, è emerso sin dall'anno 2004, come è risultato dal carteggio intercorso tra Comune e Provincia relativo agli interventi di messa in sicurezza dell'area potenzialmente interessata dalla esondazione del torrente Ponterosso: nell'ambito di tale procedimento amministrativo - hanno osservato i giudici di merito - i signori GH e IN, qualificandosi come proprietari, sono intervenuti a più riprese, opponendosi alla demolizione del ponte "GH", prevista dalla pubblica amministrazione sin dal 2 novembre 2004, ovvero chiedendo che il ponte venisse ricostruito ma a spese della collettività.Il 21 ottobre 2013 un nubifragio ha ingrossato il torrente Ponterosso e, proprio a causa della insufficienza della luce di deflusso sul ponte GH, si è creato, a causa del materiale trascinato dalle acque a monte, un vero e proprio "tappo" sul corso d'acqud, con conseguente effetto-diga. Le acque sono così tracimate, allagando a valle la località di Figline LD, interessando una vasta zona (55.784 metri quadrati di terreno) abitata da 170 nuclei familiari e da 389 residenti, allagando il pian terreno di circa 300 locali e 100 attività produttive. I giudici di merito hanno anche ritenuto essersi la situazione di pericolo derivante dalla presenza dell'inadeguato ponte GH protratta oltre l'inondazione, sino al 9 febbraio 2015. 3. Tanto premesso, ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite un medesimo atto di impugnazione curato dallo stesso difensore di fiducia, affidandosi a nove motivi con i quali denunziano violazione di legge (il primo, il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo), anche sotto il profilo della dedotta mancanza di giustificazione, e difetto di motivazione (tutti i motivi). Il primo motivo è esclusivamente nell'interesse della signora EO, gli altri invece nell'interesse di entrambi.

3.1. Richiamati, in sintesi, i requisiti, oggettivi e soggettivo, del reato di inondazione colposa (pp.

1-2 del ricorso), con il primo motivo (pp.

3-8 del ricorso), svolto, come si è detto, soltanto nell'interesse della ricorrente, si lamenta contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova per omissione, e mancanza di motivazione in ordine alla valutazione del risultato probatorio che sarebbe fornito dalla copia prodotta del "registro paritario", quanto al tema della affermazione di responsabilità della signora EO per entrambi i capi di accusa. Si rammenta il contenuto del primo motivo di appello, nel quale si indicavano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli immobili rispetto ai quali il ponte è servente, autorizzazioni rilasciate - si sottolinea - ai soli RI GH ed IM HI, già suo socio, e si produceva sia la bolletta di pagamento dell'imposta di consumo versata nell'anno 1969, sempre da GH e HI, per i materiali da costruzione adoperati per la costruzione di un ponte sia copia del "registro paritario" in cui nel 1971 funzionario comunale aveva annotato che per l'accesso al laboratorio artigianale è stato costruito un ponte. Ciò posto, si afferma da parte della ricorrente essere incondivisibile e viziato, per travisamento della prova per omissione, il passaggio motivazionale che si rinviene alla p. 14 della sentenza impugnata, cioè che appare indimostrata l'affermazione che la donna sia andata a vivere in via Norcenni quando il ponte era già costruito. Infatti, i documenti richiamati, già allegati all'impugnazione di merito ed acquisiti dalla Corte territoriale tramite rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che collocano ceni sicurezza la costruzione del ponte tra il 1968 ed il 1969 ad opera di persone diverse dalla signora EO, sarebbero stati del tutto trascurati. Inoltre, emergendo da ulteriori documenti che è stato rilasciato a RI GH - non già alla moglie signora EO - il permesso di abitabilità degli immobili nell'anno 1975, dovrebbe logicamente concludersi che la donna sia andata ad abitare nell'immobile dopo che il ponte era stato già realizzato. Si sottolinea la non persuasività del ragionamento dei giudici di merito incentrato sull'interesse alla costruzione del ponte (cui prodest) e, sull'assunto che la donna risulta totalmente estranea alla realizzazione del ponte, si ritiene inconfigurabile qualsiasi inerzia antidoverosa successiva, e ciò con particolare riferimento alla omessa demolizione del manufatto siccome ritenuto abusivo e pericoloso.

3.2. Con il secondo motivo (pp.

8-15 del ricorso), svolto (come i seguenti motivi) nell'interesse di entrambi i ricorrenti, si censura la erronea applicazione di norme giuridiche di cui occorre tenere conto nell'applicazione della legge penale, e ciò con riferimento alla omessa qualificazione giuridica del manufatto come opera di urbanizzazione primaria e, di conseguenza, mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui al capo B), cioè inondazione colposa. La sentenza impugnata - si evidenzia - fonda l'accertamento di responsabilità del reato sub lett. B) sul presupposto che il ponte in questione sia cosa che pertiene e appartiene ai privati, che sarebbero gli unici soggetti interessati a realizzare, prima, e a mantenere in situ, poi, il ponte, siccome asservito esclusivamente ai terreni ed ai fabbricati di loro proprietà. Al contrario, ad avviso dei ricorrenti, il ponte sarebbe da considerarsi opera di urbanizzazione primaria ormai acquisita, da più di cinquanta anni, al patrimonio pubblico, come discenderebbe dalle norme in materia di urbanizzazione, a partire dalla fondamentale legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, essendo irrilevante, per individuare la natura del bene (se cioè opera - necessariamente pubblica - di urbanizzazione primaria o meno), sia che esso insista (anche) su terreni privati sia che esso sia stato realizzato da parte di privati sia che eventualmente l'opera sia a vantaggio di un solo soggetto privato. La difforme opinione espressa al riguardo dei giudici di merito sarebbe superficiale, frettolosa, immotivata ed apodittica.L'art. 4 della legge n. 847 del 29 settembre 1964 considera - si osserva - opere di urbanizzazione primaria anche le strade residenziali a servizio degli insediamenti residenziali e funzionali all'allacciamento con la viabilità principale: ne discenderebbe la natura di opera di urbanizzazione primaria del ponte in questione, siccome allacciamento alla pubblica via. Non senza trascurare che sulla soletta inferiore del ponte erano stabilmente installate le condutture di energia elettrica, gas

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