Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/11/2019, n. 30801

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/11/2019, n. 30801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30801
Data del deposito : 26 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1515-2018 proposto da: EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato G B C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S V e M B;

- ricorrente -

contro

I FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BACINO IMBRIVERO MONTANO - FEDERBIM, in persona del Presidente pro tempore, T elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI PORTA PINCIANA

4, presso lo studio dell'avvocato F M D MTTEIS, rappresentata e difesa dagli avvocati M R e S C C;
- con troricorrente - nonchè

contro

COMUNITA' MONTANA VALLE STURA, UNIONE MONTANA VALLE STURA, COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE, UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA, COMUNITA' MONTANA DELLE ALPI DEL MARE, PROVINCIA DI CUNEO, UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE;
- intimate - avverso la sentenza n. 216/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere ANTONIETTA S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati G B C e S C C.

FATTI DI CAUSA

Edison S.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Torino, la Federbim, la Comunità montana Valle Stura, la Comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, la Comunità montana delle Alpi del Ric. 2018 n. 01515 sez. SU - ud. 18-06-2019 -2- Mare, la Provincia di Cuneo, chiedendo l'accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata dalla Federbim in relazione al sovracanone inerente alla centrale idroelettrica di Farigliano, pari ad euro 126.846,00. La ricorrente, inoltre, eccepì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012, per violazione del principio di ragionevolezza, estendendo tale normativa l'obbligo di corrispondere il sovracanone ai concessionari di grandi derivazioni di acqua, le cui opere di presa, pur non ricadendo nel perimetro di un bacino imbrifero montano, rientrino in tutto o in parte nell'ambito di un comune, il cui territorio si spinga fino all'altitudine di uno dei bacini imbriferi montani già delimitati. Si costituì soltanto la Federbim, la quale chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, con sentenza n. 45/2016, depositata il 13 gennaio 2016, rigettò la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti per la percezione del sovracanone e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente. Avverso tale decisione Edison S.p.a. propose appello, cui si oppose la Federbim mentre le altre parti appellate non si costituirono neppure in secondo grado. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 216/2017, depositata in data 15 novembre 2017, dichiarò inammissibile l'appello per tardività, sul rilievo che il testo integrale della sentenza di primo grado era stato portato a conoscenza dell'appellante dalla cancelleria, a mezzo pec, in data 13 gennaio 2016 e che l'atto di appello era stato notificato a mezzo posta con plichi spediti il 13 giugno 2016;
dichiarò compensate le spese processuali di quel grado e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, diede atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da Ric. 2018 n. 01515 sez. SU - ud. 18-06-2019 -3- parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.

1-bis dello stesso art. 13. Avverso la decisione di secondo grado Edison S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi. Federbim ha resistito con controricorso. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta «Error in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 189 e 183 del r.d. n. 1775 del 1933, dell'art.133 c.p.c. e dell'art. 12 delle preleggi. Errata declaratoria di inammissibilità dll'appello per tardività». Deduce la società ricorrente che, con la sentenza impugnata, sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello per tardività, in base ad una errata lettura delle norme che regolano la decorrenza del termine per l'impugnazione delle decisioni del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Sostiene, in sintesi, Edison S.p.a. che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza impugnata in questa sede, il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza di primo grado doveva individuarsi nel giorno della notificazione del dispositivo ai sensi dell'art. 183, quarto comma, r.d. n. 1775 del 1933, mai avvenuta nel caso di specie, sicchè il decorso del termine utile di cui all'art. 189 del già richiamato r.d. non sarebbe mai iniziato, con conseguente tempestività dell'appello.
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