Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24367

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24367
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NASTASI PAOLO nato a AVOLA il 02/09/1991 TIRALONGO GIUSEPPE nato a AVOLA il 04/10/1987 VACCARISI GIANLUCA nato a BOLOGNA il 26/11/1984 AMORE SEBASTIANO nato a AVOLA il 05/05/1981 DI MARIA GIOVANNI nato a AVOLA il 16/02/1988 L CRRADO nato a AVOLA il 01/12/1986 VACCARELLA CORRADO nato a AVOLA il 07/12/1994 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;
udito il Pubbli Ministero in persona de15.ostituto Procu_ratore DOMENICO SECCIA / ___t,__(97. \ che hae ncluso c dendo I / udito il difensore Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D S, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le memorie difensive e di replica dell'avv. C e T nell'interesse di T, N e D M.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 luglio 2022, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Catania, emessa in data 11/11/2020, appellata dagli imputati A S, D M Giovanni, L C, N Paolo, T Giuseppe, V C e V G, esclusa la circostanza aggravante della natura armata dell'associazione di cui all'articolo 74 d.P.R. 309 del 1990 per A S, N Paolo e T Giuseppe, e riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente anche alla sopra menzionata aggravante della natura armata dell'associazione nei confronti di D M Giovanni, L C, V C e V G e prevalenti per le rimanenti aggravanti nei confronti di A S, applicata la diminuente per il rito speciale, rideterminava la pena nei confronti di L C in anni 10 di reclusione, D M Giovanni, V C e V G in anni 8 di reclusione, T Giuseppe, A S e N Paolo in anni sei mesi 8 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Gli imputati, all'esito del giudizio di appello, erano stati condannati rispettivamente: per il capo C) - art. 74 comma 1, 2, e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associati tra loro e con Z e C, giudicati separatamente, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consistenti nell'acquisto, detenzione a fini di vendita e cessione di sostanze stupefacenti tipo marijuana e cocaina agendo, L C quale in qualità di organizzatore, V C e V G in qualità di partecipi addetti all'acquisto, al trasporto e alla detenzione spaccio di sostanze stupefacenti, il V dal luglio 2017 quale gestore di fatto dell'approvvigionamento della sostanza stupefacente;
A S, T Giuseppe, N Paolo in qualità di partecipi addetti allo spaccio, D M Giovanni quale partecipe addetto allo spaccio di sostanza stupefacente all'occultamento della stessa e la riscossione del denaro provento dell'attività di spaccio, fornendo inoltre ausilio mettendo a disposizione la propria autovettura durante i viaggi per l'approvvigionamento della sostanza stupefacente. Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata;
nonché per il capo D) - agli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - in relazione alla detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente, e il solo L C anche per i capi E) e F) - agli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - in relazione alla detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente.

1.1. Alla conferma della sentenza emessa dal G.U.P. in relazione alla sussistenza e operatività di un'associazione armata finalizzata al narcotraffico operante nel Comune di Avola, nel siracusano, il giudice d'appello è pervenuto condividendo la ricostruzione operata e la valutazione del compendio probatorio posto a base della sentenza di primo grado, avendo unicamente escluso la sussistenza della circostanza della natura armata dell'associazione nei confronti di degli associati A S, N Paolo e T Giuseppe. In particolare, il materiale probatorio, tutto utilizzabile in ragione della scelta degli imputati di essere giudicati con il rito abbreviato, era costituito dalle risultanze dell'ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali, mezzo di ricerca della prova già significativo per l'accertamento dei fatti in ragione del chiaro tenore dei dialoghi che, pur in presenza di linguaggio criptico, non poneva dubbi sul reale oggetto della conversazione da riferire a sostanze stupefacenti di diverse tipologie (cocaina, marijuana), anche perché era stato confermato dai sequestri delle medesime sostanze. La prova dei reati ascritti a ciascuno degli imputati trovava, poi, conferma negli esiti dei servizi di pedinamento e appostamenti nei sequestri di stupefacenti e di armi (sequestro di un fucile). Sulla scorta di tali elementi la Corte d'appello ha condiviso il giudizio di primo grado circa l'esistenza di una associazione a delinquere armata finalizzata al narcotraffico rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 74 comma 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, art. 309, (capo A) - e i reati scopo di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C), E) ed F);
associazione capeggiata da L C, a cui era riconosciuto il ruolo di organizzatore, a cui partecipavano a vario titolo, come sopra meglio indicato, gli altri imputati.

1.2. Nel delineare gli elementi probatori significativi per ritenere sussistente il reato associativo, come contestato agli imputati, e i singoli reati scopo, la corte territoriale ha passato in rassegna gli elementi dimostrativi della sussistenza dell'associazione armata finalizzata al narcotraffico operante nel territorio di Avola, che si approvvigionava dello stupefacente da smerciare in Catania, con frequenti viaggi a bordo di due autovetture una quale staffetta, viaggi con i quali Vaccarella, L, V e D M trasportavano lo stupefacente acquistato che poi veniva smerciato ad opera di Amore, N e T, attività di spaccio che si delineava monopolista del settore in quel di Avola, con disponibilità di armi da mostrare a coloro che non pagavano i debiti per l'acquisto di stupefacenti.In tale ambito, la sentenza impugnata ha rilevato (v. pagine 18 e ss) come l'operatività del gruppo delineava una logica imprenditoriale e una struttura verticistica del gruppo criminale, che era dotato anche di una cassa comune e provvedeva a corrispondere stipendi agli associati, struttura in seno alla quale ha, poi, descritto i singoli ruoli assunti (v. pagine 16 e ss), il carattere armato, avendo gli associati a disposizione di armi comuni da sparo (v. pagina 15) e la stabilità della medesima e la continuità dell'azione illecita anche dopo l'arresto delle figure apicali Z e C (v. pag. 29 e ss.) con mutato organigramma. La corte territoriale ha preso atto della rinuncia effettuata in tutto o in parte di motivi di appello da parte degli imputati (vedi infra le singole posizioni) e della ammissione dei fatti resa dagli imputati in relazione all'attività di spaccio che ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di tutti gli imputati nei termini sopra indicati (par. 1).

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. L'avv. N V difensore di A S deduce, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'inosservanza dei criteri di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen. e alla manifesta, contraddittorietà e carenza della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 74 cit. in relazione alla partecipazione dell'imputato. Argomenta il ricorrente che la motivazione della corte territoriale secondo cui l'imputato spacciava per conto dell'associazione e, dunque, ne era partecipe, sarebbe gravemente carente in quanto fondata sull'affermazione "lascia intendere", non essendo emersa l'esistenza di un vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis e non un reciproco affidamento nelle operazioni di scambio. Sarebbe anche illogica la valutazione del contenuto della conversazione del 05/05/2017, essendo del tutto generico il contenuto, mentre sarebbe del tutto inconferente il riferimento all'esistenza di un rapporto tra l'imputato e lo Z. In altri termini la Corte territoriale non avrebbe valutato e verificato in modo oggettivo la finalità dell'acquirente spacciatore di contribuire in via stabile anche implicitamente alla vita dell'associazione. I giudici territoriali avrebbero così ritenuto sussistenti in capo all'Amore il reato di cui all'articolo 74 cit., quale partecipe, anche nell'ipotesi di un rapporto di reiterata fornitura di sostanza stupefacente, a fronte di un contributo occasionale in assoluta autonomia non idoneo a configurare la consapevole partecipazione nel sodalizio criminoso, in un contesto nel quale il contenuto delle intercettazioni sarebbe del tutto privo di chiarezza quanto al contenuto di queste nel significato attribuito dai giudici territoriali.

2.2. L'avv. G. T difensore di D M Giovanni deduce tre motivi di ricorso: - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza, illogicità della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale del ricorrente quale partecipe alla associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico dì cui al capo C). Segnatamente dall'analisi delle conversazioni in carcere tra Z Paolo e i suoi famigliari risultava per nulla certo che il Gianni si identificasse nell'odierno imputato, inoltre un solo viaggio a Catania, effettuato il 24 aprile 2017, non dimostrerebbe la sua
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