Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2018, n. 11385
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza nel procedimento contro P A, nato a Monza il 23/05/1959 avverso la ordinanza del 28/04/2017 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvèclimento denun7iàto e il ricorso;udita lo reb.ziane qvotta ciat consWere Eisilia CMvanese;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostitute Procuratore generale, S T, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza ricorre per l'annullamento della ordinanza emessa dal Tribunale di Monza con cui ha disposto, all'esito del dibattimento, la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., avendo accertato che i fatti erano diversi da quelli descritti dal capo di imputazione. Deduce il ricorrente vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando la carenza e illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 346-bis cod. pen. e 521, comma 2, cod. proc. pen., 2. Il ricorso è inammissibile, dal momento che avverso l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto non è previsto alcun mezzo di impugnazione, né la suddetta ordinanza, anche nel caso in cui sia disposta erroneamente, può qualificarsi abnorme, atteso che la restituzione degli atti non configura un provvedimento avulso dal sistema processuale (tra le tante, Sez. 5, n. 22550 del 07/03/2016, Caporicci, Rv. 267174).