Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2021, n. 33003

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2021, n. 33003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33003
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29575-2020 proposto da: AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUNIO BAZZONI

3, presso lo studio dell'avvocato T D M, che la rappresenta e difende;
- ricorrente-

contro

AIRHELP LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ANTONELLI

4, presso lo studio dell'avvocato D L, che la rappresenta e difende;
- con troricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 35446/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Presidente M A;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo, previa riunione dei procedimenti nn. 19203/2020 e 29575/2020, dichiararsi la giurisdizione del Giudice Italiano.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La AirHelp Limited, ha convenuto in giudizio l'Areoflot s.p.a. in qualità di cessionaria del credito di una passeggera di nazionalità russa ai quali era stato cancellato il volo in partenza da Milano Malpensa e diretto a San Pietroburgo del giorno 3/6/2019 alle ore 00,10. Il credito maturato ammontava a 400 euro dovuti a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7, sez.I, Reg. CE n. 261 del 2004. Secondo quanto stabilito nel Regolamento sopra indicato in capo ai passeggeri nell'ipotesi di negato imbarco, cancellazione o ritardo superiore alle tre ore del volo aereo, sorge il diritto di ricevere una compensazione pecuniaria variabile a seconda della lunghezza della tratta.

2. La s.p.a Aeroflot ha proposto regolamento di giurisdizione, rilevando che i viaggiatori sono entrambi di nazionalità extraeuropea e che dal punto di vista oggettivo non c'è alcun collegamento con la giurisdizione italiana, dal momento che non si controverte né su un Ric. 2020 n. 29575 sez. SU - ud. 13-07-2021 -2- illecito aquiliano di matrice italiana né in ordine a materia contrattuale fondante la giurisdizione italiana essendo anche il contratto di cessione di credito pacificamente stipulato fuori dal territorio italiano. Inoltre, non può radicarsi la giurisdizione in relazione al luogo di partenza dell'aeromobile secondo la Convenzione di Varsavia (poi traslata nella Convenzione di Montreal: l'art. 28 di quella coincide con l'art. 33 di quella di Montreal) perché qui non si controverte in tema di trasporto internazionale ma di cessione di credito. Non incide, di conseguenza, sulla determinazione della giurisdizione la posizione del passeggero. Il contratto di cessione del credito ha, infine, natura autonoma anche ai fini della giurisdizione così da non poter utilizzare i criteri di collegamento fondati sul trasporto internazionale. Il criterio applicabile è, in conclusione, quello fondato sul domicilio del cessionario, trattandosi di obbligazione pecuniaria, o del ceduto. In entrambe le ipotesi è da escludere la giurisdizione italiana.

3. La società cessionaria, nel proprio controricorso, contrasta questa soluzione sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto d'indicazione di tutti i fori riguardanti la giurisdizione. Nel merito si afferma che la compensazione pecuniaria attiene al contratto di trasporto perciò è a questo che occorre fare riferimento per definire i criteri di radicamento della giurisdizione: l'intervenuta cessione di credito non incide sui criteri determinativi della giurisdizione. Viene richiamata al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare la pronuncia n. 7736 del 2020 nella quale si è affermato che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto originario opera nell'ipotesi di cessione del credito anche nei confronti del cessionario, essendo quest'ultimo nella medesima posizione contrattuale del cedente. Ne consegue che la cessione del credito non ha determinato alcuna modifica nei criteri per la individuazione della giurisdizione, il cessionario è nella posizione del passeggero. La giurisdizione si deve fondare sui criteri stabiliti Ric. 2020 n. 29575 sez. SU - ud. 13-07-2021 -3- nell'art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012, secondo il quale nella prestazione di servizi la competenza giurisdizionale si radica nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Nella specie il luogo di partenza è Milano e la giurisdizione è italiana. Al riguardo la parte controricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia C-204 del 2008 del 9/7/2009 che radica la giurisdizione sul paese di partenza sulla base del Regolamento
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