Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 06156
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Testo completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20727-2017 proposto da:
ROMA
2010 S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore S A e
ROSALBA
Società semplice, in personale della legale rappresentante pro tempore R C, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti , dall’avv. ANDREA RECUPERATI -ricorrenti -
contro
BISCIOTTI FLAVIA, CARELLI GIUSEPPE, MILU' DI CARELLI LUCA C S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIORGIO VASARI
5, presso lo studio dell'avvocato
RAOUL
Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -2- RUDEL, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C V, giusta procura speciale in atti;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 263/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. D P;
lette le conclusioni depositate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA;
FATTI DI CAUSA
1. Con scrittura privata del 19 gennaio 2012, F B proponeva alla Soc. Roma 2010 S.r.l. (titolare dell’azienda) e alla R Ss (proprietaria degli immobili) di acquistare un fabbricato ad uso commerciale “conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente”, nonché un terreno attiguo da destinare a parcheggio siti in Rivoli e individuati nella planimetria sottoscritta dalle parti (sul quale R Ss avrebbe mantenuto una servitù di passaggio), nonchè l'attività di ristorazione comprensiva di cespiti svolta in detti immobili. Il prezzo offerto per l'acquisto degli immobili e della licenza era di complessivi euro 1.200.000,00 che sarebbero stati pagati, per quanto più direttamente rileva in questa sede, anche mediante il trasferimento di un appartamento di proprietà di G C e dell’attività di pizzeria sita in Rivoli, Viale dei Colli, di proprietà della soc. Mù di C Luca C. S.n.c. (d’ora innanzi Mù Snc). La proposta veniva accettata e la B consegnava contestualmente a R Ss assegno bancario di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. L’impegno assunto Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -3- dalle parti prevedeva che il contratto preliminare di vendita dell’azienda e degli immobili sarebbe stato stipulato entro 60 giorni dalla sottoscrizione e il contratto definitivo entro i 30 giorni successivi alla firma del preliminare e comunque dopo il frazionamento. Si conveniva infine il vincolo di forma per ogni modifica della scrittura. Il trasferimento in permuta dell’attività di pizzeria di proprietà di Mù Snc era avvenuto nel modo seguente: poiché Mù Snc aveva ceduto con riserva della proprietà l’attività di pizzeria al sig. Domenico Ddio, questi -con scrittura privata autenticata del 2 aprile 2012 - l'aveva ceduta a Roma 2010 in adempimento di quanto previsto dalla scrittura del 19 gennaio 2012. L’attività di pizzeria era esercitata in locali condotti in locazione per i quali il Ddio si era reso inadempiente del pagamento di canoni e aveva chiesto una “buonuscita” per iniziare una nuova attività. G C (socio della Mù Snc) aveva emesso due assegni tratti in favore di Roma 2010, per complessivi euro 35.000,00, utilizzati per sanare la morosità e per corrispondere al Ddio la richiesta “buonuscita”. Con lettera del 10 luglio 2012 la B contestatava a Roma 2010 Srl e a R Ss il mancato perfezionamento dell’operazione contrattuale per loro inadempienze, relative in particolare alla mancata messa a disposizione della documentazione attestante la regolarità amministrativa e edilizia, in specie del dehor.
2. Fallito il tentativo di bonario componimento, con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2013, F B, G C e la Mù Snc convenivano la Srl Roma 2010 e la Ss R avanti al Tribunale di Torino per ottenere la risoluzione della lettera di impegno del 19 febbraio 2012, il ritrasferimento in favore di Mù Snc dell’azienda già trasferita a Roma 2010, in Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -4- adempimento della scrittura, la condanna al pagamento in favore di G C della somma di euro 35.000,00 oltre accessori e la condanna di Roma 2010 s.r.l. e di R Ss al pagamento in favore della B della somma di euro 33.570,00 (versata a titolo di acconto prezzo) e di 10.000,00 (versata a titolo di caparra confirmatoria).
3. Con sentenza n. 27 del 7/01/2015, il Tribunale di Torino dichiarava risolta la promessa di compravendita immobiliare per colpa delle convenute Roma 2010 Srl e R Ss, condannava Roma 2010 Srl a ritrasferire l’azienda di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla Mù Snc, al pagamento in favore dell’attore C G della somma di € 35.000,00 ed al pagamento, unitamente a R Ss, in favore dell’attrice B Flavia della somma di € 53.500,00. Condannava infine i convenuti al pagamento delle spese di lite.
4. Roma 2010 Srl e R Ss proponevano appello. Si costituivano in giudizio tutti gli appellati. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 263 del 3/02/2017, con la quale la Corte distrettuale rigettava tutti i motivi di appello, ad eccezione del decimo motivo, riformando l’importo della somma oggetto della condanna delle due società appellanti a favore della B.
5. Avverso tale decisione Roma 2010 Srl e R Ss hanno promosso ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze a sei motivi.
6. Hanno resistito con controricorso F B, G C e Mù Snc.
7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza ex art. 375 ult. comma c.p.c.
8. L’udienza si è svolta con rito camerale, non avendo alcuna parte fatto richiesta di trattazione orale.
9. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -5- 8. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, primo comma e 345, primo comma, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazione alla ritenuta titolarità in capo a Mù Snce a G C del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 360 primo comma n. 4 o in subordine n. 3, c.p.c.). Con tale mezzo lamentano l’errata pronuncia di inammissibilità per novità della domanda del motivo di gravame relativo al dedotto difetto di titolarità del rapporto sostanziale vantato in giudizio da G C, spettando la legittimazione solo alla B. I ricorrenti osservano che la domanda era stata proposta nell’atto di citazione in appello per come emerge dalla narrativa dello stesso e pertanto la pronuncia della Corte sarebbe affetta da nullità o comunque si pone in violazione o falsa applicazione delle indicate norme processuali. 2.-La seconda doglianza attiene alla violazione dell’art. 81 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 100 c . p . c . , nonché alla violazione dell’art. 1197 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., in relazione alla ritenuta titolarità in capo a Mù Snce a G C del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.). La decisione della Corte territoriale è censurata laddove questa avrebbe “a torto opinato” sulla sussistenza di un contratto di mutuo intercorso tra Roma 2010 e G C, il quale, non essendo titolare del rapporto sostanziale con Roma 2010, non era legittimato ad avanzare nessuna pretesa nei confronti di questa neppure a tale titolo. Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -6- Il motivo deduce anche la violazione dell’art. 81 c.p.c. per avere la sentenza attribuito ad un soggetto (G C) la sostituzione processuale di un altro (F B) al di fuori dei casi consentiti dalla legge e per avere ritenuto sussistente l’interesse ad agire del C. 3.-Il terzo motivo è così rubricato: “Violazione del disposto degli articoli 1352, 2721, primo comma, 2724 n. 3 e 2725 del codice civile, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione al difetto di motivazione dell’ammissione dei mezzidi prova, con conseguente nullità della sentenza (art. 360, primo comma, numero 4 o in subordine 3, c.p.c.)”. Con il motivo in esame i ricorrenti si dolgono del rigetto del terzo e del quarto motivo di appello relativi all’inammissibilità della prova testimoniale, ritenuti in parte infondati (in quanto la prova dedotta aveva ad oggetto una serie di circostanze e di comportamenti delle parti rilevanti ai fini interpretativi del contratto scritto e non della prova di ulteriori pattuizioni) e in parte non decisivi (non avendo la prova testimoniale avuto alcuna autonoma rilevanza ai fini della decisione, posto che già per tabulasemergevano sia il trasferimento della pizzeria sia la dazione di euro 35.000,00 a cura di G C). Nel merito delle prove i ricorrenticontestano che la relativa capitolazione è inerente all’oggetto del contratto e non alla sua esegesi, sì che l’ammissione delle stesse è avvenuta in violazione dell’art. 2721 c.c., in ragione del valore del contratto, nonché dell’art. 2724 n. 3 c.c., operante – in forza del rinvio a quest’ultima norma operato dall’art. 2725 c.c. –nel caso de quo, in cui la forma convenzionale scritta del contratto era stata voluta dalle parti a pena di nullità. Rilevano in particolare le ricorrenti che il contratto impugnato non era un preliminare di compravendita (ma una promessa di Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -7- compravendita immobiliare e cessione di azienda), quindi l’impegno alla consegna della documentazione relativa alla regolarità “pubblicistica” poteva solo derivare dalla volontà delle parti, che è stata illegittimamente dimostrata tramite il ricorso alla prova testimoniale. 4.-Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 342, primo comma, e 345, primo comma, c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazione alla ritenuta preclusione pro iudicato della questione delle inadempienze contrattuali della Sig.ra F B (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4o in subordine n. 3, c.p. c . ) .
ROMA
2010 S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore S A e
ROSALBA
Società semplice, in personale della legale rappresentante pro tempore R C, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti , dall’avv. ANDREA RECUPERATI -ricorrenti -
contro
BISCIOTTI FLAVIA, CARELLI GIUSEPPE, MILU' DI CARELLI LUCA C S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIORGIO VASARI
5, presso lo studio dell'avvocato
RAOUL
Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -2- RUDEL, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C V, giusta procura speciale in atti;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 263/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. D P;
lette le conclusioni depositate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA;
FATTI DI CAUSA
1. Con scrittura privata del 19 gennaio 2012, F B proponeva alla Soc. Roma 2010 S.r.l. (titolare dell’azienda) e alla R Ss (proprietaria degli immobili) di acquistare un fabbricato ad uso commerciale “conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente”, nonché un terreno attiguo da destinare a parcheggio siti in Rivoli e individuati nella planimetria sottoscritta dalle parti (sul quale R Ss avrebbe mantenuto una servitù di passaggio), nonchè l'attività di ristorazione comprensiva di cespiti svolta in detti immobili. Il prezzo offerto per l'acquisto degli immobili e della licenza era di complessivi euro 1.200.000,00 che sarebbero stati pagati, per quanto più direttamente rileva in questa sede, anche mediante il trasferimento di un appartamento di proprietà di G C e dell’attività di pizzeria sita in Rivoli, Viale dei Colli, di proprietà della soc. Mù di C Luca C. S.n.c. (d’ora innanzi Mù Snc). La proposta veniva accettata e la B consegnava contestualmente a R Ss assegno bancario di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. L’impegno assunto Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -3- dalle parti prevedeva che il contratto preliminare di vendita dell’azienda e degli immobili sarebbe stato stipulato entro 60 giorni dalla sottoscrizione e il contratto definitivo entro i 30 giorni successivi alla firma del preliminare e comunque dopo il frazionamento. Si conveniva infine il vincolo di forma per ogni modifica della scrittura. Il trasferimento in permuta dell’attività di pizzeria di proprietà di Mù Snc era avvenuto nel modo seguente: poiché Mù Snc aveva ceduto con riserva della proprietà l’attività di pizzeria al sig. Domenico Ddio, questi -con scrittura privata autenticata del 2 aprile 2012 - l'aveva ceduta a Roma 2010 in adempimento di quanto previsto dalla scrittura del 19 gennaio 2012. L’attività di pizzeria era esercitata in locali condotti in locazione per i quali il Ddio si era reso inadempiente del pagamento di canoni e aveva chiesto una “buonuscita” per iniziare una nuova attività. G C (socio della Mù Snc) aveva emesso due assegni tratti in favore di Roma 2010, per complessivi euro 35.000,00, utilizzati per sanare la morosità e per corrispondere al Ddio la richiesta “buonuscita”. Con lettera del 10 luglio 2012 la B contestatava a Roma 2010 Srl e a R Ss il mancato perfezionamento dell’operazione contrattuale per loro inadempienze, relative in particolare alla mancata messa a disposizione della documentazione attestante la regolarità amministrativa e edilizia, in specie del dehor.
2. Fallito il tentativo di bonario componimento, con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2013, F B, G C e la Mù Snc convenivano la Srl Roma 2010 e la Ss R avanti al Tribunale di Torino per ottenere la risoluzione della lettera di impegno del 19 febbraio 2012, il ritrasferimento in favore di Mù Snc dell’azienda già trasferita a Roma 2010, in Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -4- adempimento della scrittura, la condanna al pagamento in favore di G C della somma di euro 35.000,00 oltre accessori e la condanna di Roma 2010 s.r.l. e di R Ss al pagamento in favore della B della somma di euro 33.570,00 (versata a titolo di acconto prezzo) e di 10.000,00 (versata a titolo di caparra confirmatoria).
3. Con sentenza n. 27 del 7/01/2015, il Tribunale di Torino dichiarava risolta la promessa di compravendita immobiliare per colpa delle convenute Roma 2010 Srl e R Ss, condannava Roma 2010 Srl a ritrasferire l’azienda di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla Mù Snc, al pagamento in favore dell’attore C G della somma di € 35.000,00 ed al pagamento, unitamente a R Ss, in favore dell’attrice B Flavia della somma di € 53.500,00. Condannava infine i convenuti al pagamento delle spese di lite.
4. Roma 2010 Srl e R Ss proponevano appello. Si costituivano in giudizio tutti gli appellati. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 263 del 3/02/2017, con la quale la Corte distrettuale rigettava tutti i motivi di appello, ad eccezione del decimo motivo, riformando l’importo della somma oggetto della condanna delle due società appellanti a favore della B.
5. Avverso tale decisione Roma 2010 Srl e R Ss hanno promosso ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze a sei motivi.
6. Hanno resistito con controricorso F B, G C e Mù Snc.
7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza ex art. 375 ult. comma c.p.c.
8. L’udienza si è svolta con rito camerale, non avendo alcuna parte fatto richiesta di trattazione orale.
9. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -5- 8. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, primo comma e 345, primo comma, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazione alla ritenuta titolarità in capo a Mù Snce a G C del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 360 primo comma n. 4 o in subordine n. 3, c.p.c.). Con tale mezzo lamentano l’errata pronuncia di inammissibilità per novità della domanda del motivo di gravame relativo al dedotto difetto di titolarità del rapporto sostanziale vantato in giudizio da G C, spettando la legittimazione solo alla B. I ricorrenti osservano che la domanda era stata proposta nell’atto di citazione in appello per come emerge dalla narrativa dello stesso e pertanto la pronuncia della Corte sarebbe affetta da nullità o comunque si pone in violazione o falsa applicazione delle indicate norme processuali. 2.-La seconda doglianza attiene alla violazione dell’art. 81 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 100 c . p . c . , nonché alla violazione dell’art. 1197 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., in relazione alla ritenuta titolarità in capo a Mù Snce a G C del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.). La decisione della Corte territoriale è censurata laddove questa avrebbe “a torto opinato” sulla sussistenza di un contratto di mutuo intercorso tra Roma 2010 e G C, il quale, non essendo titolare del rapporto sostanziale con Roma 2010, non era legittimato ad avanzare nessuna pretesa nei confronti di questa neppure a tale titolo. Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -6- Il motivo deduce anche la violazione dell’art. 81 c.p.c. per avere la sentenza attribuito ad un soggetto (G C) la sostituzione processuale di un altro (F B) al di fuori dei casi consentiti dalla legge e per avere ritenuto sussistente l’interesse ad agire del C. 3.-Il terzo motivo è così rubricato: “Violazione del disposto degli articoli 1352, 2721, primo comma, 2724 n. 3 e 2725 del codice civile, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione al difetto di motivazione dell’ammissione dei mezzidi prova, con conseguente nullità della sentenza (art. 360, primo comma, numero 4 o in subordine 3, c.p.c.)”. Con il motivo in esame i ricorrenti si dolgono del rigetto del terzo e del quarto motivo di appello relativi all’inammissibilità della prova testimoniale, ritenuti in parte infondati (in quanto la prova dedotta aveva ad oggetto una serie di circostanze e di comportamenti delle parti rilevanti ai fini interpretativi del contratto scritto e non della prova di ulteriori pattuizioni) e in parte non decisivi (non avendo la prova testimoniale avuto alcuna autonoma rilevanza ai fini della decisione, posto che già per tabulasemergevano sia il trasferimento della pizzeria sia la dazione di euro 35.000,00 a cura di G C). Nel merito delle prove i ricorrenticontestano che la relativa capitolazione è inerente all’oggetto del contratto e non alla sua esegesi, sì che l’ammissione delle stesse è avvenuta in violazione dell’art. 2721 c.c., in ragione del valore del contratto, nonché dell’art. 2724 n. 3 c.c., operante – in forza del rinvio a quest’ultima norma operato dall’art. 2725 c.c. –nel caso de quo, in cui la forma convenzionale scritta del contratto era stata voluta dalle parti a pena di nullità. Rilevano in particolare le ricorrenti che il contratto impugnato non era un preliminare di compravendita (ma una promessa di Ric. 2017 n. 20727 sez. S2 -ud. 22-09-2022 -7- compravendita immobiliare e cessione di azienda), quindi l’impegno alla consegna della documentazione relativa alla regolarità “pubblicistica” poteva solo derivare dalla volontà delle parti, che è stata illegittimamente dimostrata tramite il ricorso alla prova testimoniale. 4.-Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 324, 329, 342, primo comma, e 345, primo comma, c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazione alla ritenuta preclusione pro iudicato della questione delle inadempienze contrattuali della Sig.ra F B (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4o in subordine n. 3, c.p. c . ) .
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