Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/06/2020, n. 12192

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/06/2020, n. 12192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12192
Data del deposito : 22 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 26914-2015 proposto da: IAL SARDEGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NOMENTANA

316, presso lo studio dell'avvocato P F, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2019 LAI GRAZIELLA, PERDISCI GIUSEPPA,

SAUVEAU JOSIANE

2844 MONIQUE, tutte elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA CRESCENZIO

25, presso lo studio dell'avvocato A I, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato P C;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 316/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/07/2015, R. G. N. 441/2013;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. 15. 411, nt0 11)5* :kta.a>r)t-1( ThiP Camera di consiglio del 19 settembre 2019 - n. 18 del ruolo Presidente: B - Relatore: Piccone RG. 26914/2015 RILEVATO CHE - con sentenza in data 14 luglio 2015, la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ed in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale proposto dalla Tal Sardegna s.r.I., nonché dell'appello incidentale avanzato dalle lavoratrici G L, G P e J M S, ha modificato la quantificazione delle differenze retributive riconosciute alle lavoratrici con riguardo all'incentivo mensile previsto dalla contrattazione nazionale per la loro attività di formatrici, nonché per indennità sostitutiva ferie non godute e differenza sul t.f.r.;
- avverso tale pronunzia propone ricorso la Tal Sardegna s.r.I., affidandolo a sette motivi;
- resistono, con controricorso, G L, G P e J M S;
- il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte.

CONSIDERATO CHE

-con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. nonché di alcune disposizioni del contratto collettivo di categoria ribadendosi quanto già sostenuto in primo e secondo grado ed in particolare che l'art. 29 del contratto collettivo del 25 ottobre 2002 avrebbe introdotto una disciplina dell'incentivo sostitutiva a tutti gli effetti di quella contenuta all'art. 18 lett. E) del

CCNL

21 maggio 1996, mentre, con il terzo motivo si deduce la violazione del Contratto collettivo 1994- 1997 e di norme sull'onere della prova, asserendosi non aver le dipendenti dimostrato di aver svolto attività diverse dall'ordinario con riguardo al diritto all'incremento aggiuntivo;
- i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, non possono trovare accoglimento;
- prescindendo dalla considerazione che congrua è la lettura comparata dei due contratti succedutisi nel tempo effettuata dalla Corte d'Appello, da cui è stata desunta l'insussistenza di qualsivoglia contrasto fra le due discipline, va rilevato che la motivazione del giudice di secondo grado trova il proprio ubi consistam in una valutazione di merito relativa all'allegato carattere "semplice ed ordinario" dei corsi tenuti dal gennaio 2003, in assenza, secondo la Corte, di qualsivoglia elemento a sostegno della maggiore complessità ed innovatività di quelli tenuti in precedenza: valutazione, questa, tipicamente fattuale e non censurabile in sede di legittimità al pari della ritenuta mancata dimostrazione del carattere non ordinario dell'attività svolta;
- d'altra parte, il ricorso non coglie se si considera la motivazione offerta dalla Corte ed il fatto che, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass.n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di , motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all'incongruità della motivazione di cui all'art. n. 360, n. 5, cod. proc. civ., comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall'insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;
-invece, attiene alla violazione di legge, la deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;
-nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione dei motivi considerati induce ad escludere, ictu ocu/i, là dove è proposta, la erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, piuttosto, chiarissima l'istanza volta ad ottenere una inammissibile revisio prioris instantiae;- in particolare, poi, la Corte chiarisce che non è necessario per il singolo lavoratore, al fine di ottenere le voci retributive in questione, dimostrare di aver svolto la propria opera nell'ambito di una delle quattro tipologie di cui all'art. 8 lett. E del
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