Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2018, n. 19280
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Presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza in punto di giurisdizione che il giudizio di opposizione conseguente all'esecuzione di una sentenza di condanna della Corte dei conti, avendo ad oggetto una controversia relativa ad un diritto soggettivo, è soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e non quella contabile in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dagli eredi di un pubblico dipendente condannato per danno erariale, perché la sentenza di condanna non era stata emessa nei loro confronti e mancava il necessario accertamento del loro indebito arricchimento quale presupposto della trasmissibilità del debito).
Sul provvedimento
Testo completo
19280-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Corte dei Conti RENATO RORDORF trasmissibilità - Primo Pres.te f.f. - debito per responsabilità S S' - Presidente Sezione - contabile Ud. 21/11/2017 - B B - Consigliere - PU R.G.N. 688/2015 Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO Cear. 19280 Rep. ULIANA ARMANO - Consigliere - F.N. ANTONIO MANNA - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - M A - Consigliere - A GUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 688-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro in 719 1 17 O V, O S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentati e difesi dagli avvocati F M e GIULIO ANTONIO SPRIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3450/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Paolo Palmieri per l'Avvocatura Generale dello Stato e Fausto Maniaci.
Fatti di causa
1) La causa concerne l'opposizione all'esecuzione di un credito di oltre 11 milioni di euro, per responsabilità contabile, vantato dal MEF nei confronti dei sigg. Olmi quali eredi di soggetto condannato con sentenza n.210 del 2003 della Sezione centrale della Corte dei Conti. Il tribunale di Milano è stato adito con opposizione all'esecuzione dagli odierni resistenti, ai quali Equitalia Esatri aveva notificato cartelle esattoriali per il recupero del credito erariale derivante dalla sentenza 11 -2- Ric. 2015 n. 00688 sez. SU ud. 21-11-2017 di condanna. Il tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero. La Corte di appello di Milano con sentenza 30 settembre 2014 ha rigettato l'appello incidentale dell'avvocatura, che mirava alla affermazione della giurisdizione contabile. Capovolgendo il giudizio del tribunale, ha ritenuto sussistente la legittimazione del Ministero e ha negato il debito degli appellanti, che avevano rinunciato all'eredità. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I signori Olmi hanno resistito con controricorso. In vista dell'udienza le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2) Con il primo motivo l'amministrazione chiede che sia accertato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sancita la