Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2008, n. 20751
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Nelle controversie concernenti il personale (nella specie, ufficiale della marina militare) rimasto in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale comprende ("ex" art. 63, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 165) anche le controversie attinenti ai diritti patrimoniali connessi, con ciò includendo tutte le controversie inerenti al rapporto, ivi comprese quelle risarcitorie collegate alla illegittimità degli atti di avanzamento in carriera.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente f.f. -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio degli avvocati CORONAS UMBERTO, CORONAS SALVATORE, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M D D;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 16781/07 proposto da:
M D D, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
D F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio degli avvocati CORONAS UMBERTO, CORONAS SALVATORE, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 4273/06 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/10/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/08 dal Consigliere Dott. L T M;
uditi gli avvocati CORONAS Salvatore, GRECO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso previa riunione in via preliminare, rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata, emessa il 9 ottobre 2006, la Corte d'appello di Roma confermava la statuizione resa dal locale Tribunale, con cui era stato dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione alla domanda, presentata nei confronti del Ministero della Difesa, da De Feo Angelo, ufficiale di marina in congedo, il quale, assumendo che negli anni 1981, 1984 e 1986 era stato erroneamente valutato ai fini del conferimento del grado di comandante di vascello, chiedeva venisse riesaminata la sua posizione e che gli venisse erogato il trattamento economico spettante in base al grado militare indicato di comandante di vascello, con condanna ai gravi danni conseguenti. La Corte territoriale, rilevato che le valutazioni ritenute erronee erano anteriori al 30 giugno 1998, data di discrimine del passaggio dalla precedente giurisdizione del giudice amministrativo a quella del Giudice ordinario, anche perché il De Feo si era dimesso con effetti dal 31 marzo 1986, confermava la giurisdizione del Giudice amministrativo. Soggiungeva la Corte territoriale che lo stesso De Feo aveva inoltre in precedenza adito il giudice amministrativo sulla medesima questione. Avverso detta sentenza il De Feo propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste il Ministero della Difesa con controricorso e ricorso incidentale condizionato con tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la
violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modifiche, nonché del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, rilevando che il giudizio davanti al Giudice amministrativo, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4191 del 2005, aveva per oggetto l'annullamento delle operazioni della Commissione Superiore di avanzamento del 12 dicembre 1997, per la qualifica di capitano di vascello, mentre la controversia davanti al tribunale ordinario aveva ad oggetto la riparazione del pregiudizio subito per effetto del tardivo riconoscimento del sesto posto nella graduatoria di avanzamento per il 1986, effettuata dalla Commissione con le medesime operazioni del 12 dicembre 1997. Inoltre sarebbe fuori luogo il richiamo, fatto dalla Corte territoriale, alle disposizioni che hanno trasferito la giurisdizione del pubblico impiego dal Giudice amministrativo al giudice ordinario, dovendosi invece applicare la normativa, che al momento della domanda, definiva l'estensione della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 7, comma 3, e successive modifiche, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, comma 4, od. Dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art.29;
in subordine si eccepisce l'illegittimità costituzionale per
violazione dell'art. 76 Cost., del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, comma 4, nella parte in cui, eccedendo la delega di cui alla L. n. 59 del 1997, art. 11, comma 4, lett. g), aveva esteso la giurisdizione
del Giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle di risarcimento, in tutte le materie già oggetto di giurisdizione esclusiva, anziché solo in