Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2012, n. 10636
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Non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del d.l. n. 66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35, d.lgs. n. 77 del 1995), deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che il privato può agire direttamente contro chi - amministratore o funzionario - abbia invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M M - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25448/2010 proposto da:
COMUNE DI REGGIO CALABRIA 00136380805, in persona del suo legale rappresentante Sindaco F.F. Dott. R G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato N E, rappresentato e difeso dall'avvocato N P giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
H ARUZZO DI ADALGISA DE GRASSI &C S.A.S. 00362440802, in persona del liquidatore e socia I E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato P A, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
I E NCRLNE48M42H224C;
- intimato -
avverso la sentenza n. 922/2010 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/06/2010 R.G.N. 33/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2012 dal Consigliere Dott. A S;
udito l'Avvocato ALBERTO PANUCCIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riformando la prima sentenza la Corte d'appello di Reggio Calabria ha condannato il Comune di Reggio Calabria a pagare una somma di danaro alla soc. Hotel Abruzzo di Adalgisa De Grassi a titolo di ingiustificato arricchimento derivatogli dalla ospitalità offerta dalla società, per conto dell'Ente, a famiglie di terremotati, alluvionati e sfrattati delle quali era stato autorizzato il ricovero con lettere di accompagnamento.
Propone ricorso per cassazione il Comune di Reggio Calabria attraverso due motivi. Resiste con controricorso la società alberghiera. Il ricorrente ha depositato memoria per l'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo censura la violazione degli artt. 2042 e 2042 c.c., R.D. n. 383 del 1934, art. 252, sostenendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere che, prima dell'entrata in vigore della L. n. 144 del 1989, non fosse esperibile l'azione diretta nei confronti del
funzionario o dell'amministratore che ha disposto la spesa. Il motivo è infondato, dovendosi ribadire la consolidata giurisprudenza secondo cui, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del D.L. n. 66 del 1989 (convertito in L. n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali
modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35), deve ritenersi esperibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che il privato può agire direttamente contro chi (amministratore o funzionario) abbia invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici è posta dall'art. 28 Cost., su di un piano alternativo e paritetico (tra le varie, cfr. Cass. 11 maggio 2007, n. 10884;3 aprile 2008, n. 8534). Il secondo motivo censura la sentenza per vizio della motivazione relativamente al punto in cui afferma che v'è stato l'esplicito riconoscimento dell'utilità da parte della P.A.. Il motivo è in inammissibile. Esso è principalmente svolto attraverso la riproduzione di massime giurisprudenziali e la generica affermazione dell'insufficienza della produzione delle fatture, attestanti l'avvenuto pagamento di acconti, a dimostrare il menzionato riconoscimento;nessuna specifica contestazione viene, invece, rivolta verso il passo della sentenza (pag. 5) laddove s'afferma che "nessuna contestazione è stata sollevata in ordine all'effettiva utilizzazione delle prestazioni richieste e il riconoscimento da parte del Comune della loro utilità", con riferimento, altresì, a versamento di acconti pagati per numerosi anni (dal 1975 al 1984) a seguito di deliberazioni della Giunta Comunale ("circostanza non contestata").
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.