Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2022, n. 40364
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REYES GALARZA J C nato il 19/09/1997 avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E C;Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di REYES GALARZA J C propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 22 marzo 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 7 novembre 2018, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 310,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. e l'inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale. Secondo la difesa la sentenza impugnata è nulla in quanto il dispositivo è incompleto nei suoi elementi essenziali, non riportando il numero e gli estremi della sentenza di primo grado ed indicando una data (07/11/2018) del tutto diversa da quella in cui è stata deliberata la sentenza da parte del Tribunale di Milano. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato nonché il travisamento delle prove dichiarative. Secondo la difesa la sentenza impugnata si limita a riprodurre alcune parti delle deposizioni dibattimentali omettendo qualunque vaglio critico delle stesse e ritenendo attendibili fonti dichiarative già ritenute non credibili dal giudice di primo grado, sulla base di semplici congetture e senza indicare le ragioni per le quali possano ritenersi veritiere le loro asserzioni. La Corte territoriale non ha esaminato, inoltre, le doglianze difensive in ordine all'attendibilità del teste DELLO FIORE e del teste DIOPP Marguette. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione in ordine alla doglianza inerente la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 588 cod. pen., contenuta nel secondo motivo dell'appello incidentale. Secondo la difesa la sentenza impugnata non contiene a cun riferimento a detto motivo di gravame ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rissa contestato al ricorrente.
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